Furto con destrezza: la Cassazione traccia il confine con la semplice disattenzione
L’ordinanza n. 10074 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su uno dei reati più comuni e insidiosi: il furto con destrezza. Questa pronuncia è fondamentale per comprendere quando un furto diventa “aggravato” a causa della particolare abilità del ladro e quando, invece, si tratta di un mero approfittamento di una situazione favorevole. Analizziamo insieme la decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da una persona condannata sia in primo grado che in appello per il reato di tentato furto aggravato. La condanna era stata emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, contestando principalmente due aspetti della sentenza.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Errata applicazione dell’aggravante del furto con destrezza: Secondo la difesa, la condotta dell’imputato non integrava i requisiti della “destrezza” previsti dall’articolo 625, n. 4 del codice penale. Si sosteneva che la motivazione della Corte d’Appello fosse manifestamente illogica nel considerare la sua azione come particolarmente abile o astuta.
2. Errata determinazione della pena: Il secondo motivo lamentava una motivazione illogica riguardo alla quantificazione della pena. In particolare, si contestava la mancata applicazione della pena base nel minimo, la valutazione sulla recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione e il furto con destrezza
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Per quanto riguarda il primo e più significativo motivo, quello relativo al furto con destrezza, i giudici hanno fornito una spiegazione chiara e in linea con la giurisprudenza consolidata.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Ha richiamato un principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 34090 del 2017), secondo cui l’aggravante della destrezza non si realizza con qualsiasi azione furtiva, ma richiede qualcosa di più. Nello specifico, è necessaria una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza che sia concretamente idonea a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza della vittima sulla cosa sottratta.
In altre parole, non è sufficiente che il ladro approfitti di una situazione di disattenzione o di momentaneo allontanamento della vittima, se questa situazione non è stata da lui provocata. L’aggravante scatta quando è l’agente, con la sua abilità, a creare le condizioni per superare la sorveglianza. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello, riferendosi al caso specifico (un classico borseggio), avesse applicato correttamente questo principio, senza cadere in vizi logici.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla pena, la Cassazione lo ha liquidato come reiterativo e generico. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva adempiuto al proprio onere di motivazione, fornendo adeguate spiegazioni sulle scelte relative alla pena base, alla recidiva e alle attenuanti, basandosi su elementi concreti e rilevanti emersi dal processo. Un motivo di ricorso generico, che non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione si traduce in due importanti conseguenze. La prima è di natura processuale: il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La seconda, di maggior interesse generale, è la conferma di un principio giuridico fondamentale. Il furto con destrezza è una fattispecie che richiede una “marcia in più” da parte del reo: un’abilità superiore alla norma che neutralizza le difese della vittima. La semplice occasione non fa il ladro… “destro”. Questa ordinanza ribadisce che la legge punisce più severamente non chi approfitta della disattenzione altrui, ma chi, con astuzia e abilità, la crea o la sfrutta in modo eccezionale.
Quando si configura l’aggravante del furto con destrezza?
L’aggravante si configura quando l’agente pone in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sul bene. Non è sufficiente approfittare di una situazione di disattenzione non provocata dall’agente stesso.
Approfittare della distrazione di una persona per rubarle qualcosa è sempre furto con destrezza?
No. Secondo la sentenza, se il ladro si limita ad approfittare di una situazione di disattenzione preesistente e non provocata, non si configura l’aggravante della destrezza. Quest’ultima richiede un’azione positiva e abile del ladro per superare la vigilanza della vittima.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici. Il primo motivo era in contrasto con la giurisprudenza consolidata della stessa Corte, mentre il secondo era una ripetizione generica di lamentele sulla pena, senza argomentazioni specifiche contro la motivazione della sentenza d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il delitto di tentato furto aggravato di cui agli artt.56, 624 e 625 n. cod. pen.
-Considerato che il primo motivo – con il quale la ricorrente denunzia una manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 625 n.4 cod. pen. – è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017 Rv. 270088) espressamente richiamata dalla sentenza immune da vizi logici con riferimento al cd. borseggio.
Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso – con il quale la ricorrente denunzia una manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata rideterminazione della pena base nel minimo edittale, alla recidiva e le attenuanti generiche – è reiterativo e generico a fronte di una sentenza con la quale l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 4).
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024 Il COGNOME sigliere estensore COGNOME
Il Presidente