Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 782 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 782 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 27/05/1978
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette la requisitoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME la quale ha chiesto pronunciarsi l’inamnnissibilità del ricorso
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 08/11/2022, la Corte d’appello di Napoli ha confermato il provvedimento di primo grado, reso all’esito di giudizio abbreviato, con cui NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di furto con strappo (capo e) e di furto aggravato dalla destrezza (capi a’ b, d, g, h, i), unificati dal vincolo della continuazione, con condanna alla pena detentiva di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. NOME COGNOME affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di furto con strappo di cui al capo e) della rubrica. La “scarna rappresentazione” della vicenda prospettata dai Giudici del merito sarebbe incongrua non soltanto rispetto alle dichiarazioni confessorie dell’imputato, che negava di aver strappato dalle mani il cellulare della persona offesa, ma anche rispetto a ulteriori circostanze desumibili dagli atti. In particolare, sarebbe illogico l’aver ritenuto 1) che la persona offesa avesse il cellulare in mano mentre era impegnata con operazioni di cassa, per riscuotere il prezzo dello zaino; 2) che l’imputato, lasciando cadere lo zaino per terra, abbia potuto, soltanto pr questo, distrarre la persona offesa; 3) che quest’ultima non si sia data all’inseguimento del Secce o non abbia allertato i presenti in seguito all’asserito furto con strappo ,del cellulare. Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza confermano, infatti, l’uscita dell’imputato -non in fuga, né inseguito dalla persona offesa- dall’esercizio commerciale.
2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante della destrezza in relazione ai reati ascritti di cui ai capi indicati nei capi a, b, d, g, h, i). Al contrario di quanto sostenuto dai Giudici di merito, alcuna particolare abilità nell’eludere il controllo delle persone offese può ravvisarsi nelle condotte predatorie dell’imputato, il quale avrebbe soltanto approfittato, di volta in volta, della circostanza favorevole costituita dal momentaneo allontanamento delle persone offese.
2.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione ai reati ascritti di cui ai capi indicati nei capi a, b, d, g, h, i), atteso il difetto della condizione d procedibilità in relazione a fattispecie di reato divenuto procedibile a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
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Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sosl:ituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Va innanzitutto evidenziata l’inammissibilità dei due primi motivi, in quanto le censure ivi descritte, del tutto versate in merito, ripropongcno le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già ripetutamente chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).
1.1 Con più specifico riguardo al primo motivo di ricorso, si osserva che la Corte territoriale ha diffusamente esposto le persuasive ragioni del proprio dissenso rispetto agli argomenti difensivi, indicando la totale inadeguatez2:a di questi ultimi a sovvertire la ricostruzione del Giudice di primo grado.
Con motivazione logica, la Corte territoriale, lungi dal giungere a un’immotivata conclusione sulla base di una “scarna rappresentazione della vicenda”, come ritenuto dalla difesa, ha invero illustrato la plausibilità della dinamica dei fatti, così come descritti dalla persona offesa NOMECOGNOME in particolare evidenziando, da un lato, come fosse del tutto possibile che quest’ultima avesse il cellulare in mano mentre si trovava impegnata alla cassa, dall’altro, che l’imputato abbia potuto artatamente distrarla, lasciando cadere lo zaino per terra. A tal proposito, il Collegio non ravvisa alcuna illogicità nell’iter motivazionale dell’impugnata sentenza; vanno piuttosto sottolineate la genericità e la vaghez2:a delle notazioni difensive circa “il dato di comune esperienza” secondo il quale un commesso impegnato in operazioni di cassa non potrebbe, al contempo, avere il cellulare tra le mani. Altresì ispirato a logica, oltre che diffusamente esplicato e ancorato all’esame degli atti processuali, è il razionale apprezzamento della Corte d’appello circa l’escamotage utilizzato dall’imputato (lasciar cadere lo zaino a terra) per distrarre la persona offesa; altrettanto può dirsi circa il mancato inseguimento dell’imputato o richiesta di aiuto ai presenti, da parte della parte lesa, posto che, peraltro, la presenza di terzi non risultava né dalle dichiarazioni della NOME né dell’imputato stesso, come limpidamente illustrato dalla Corte territoriale.
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Il secondo motivo è, come anticipato, versato in merito, oltre che reiterativo di quanto già dedotto in appello, e generico. I Giudici di merito hanno ritenuto sussistente la contestata circostanza aggravante della destrezza sulla base di una puntuale ricostruzione del fatto e della corretta applicazione, al caso di specie, di consolidati canoni ermeneutici.
La Corte territoriale ha infatti osservato come, dal raffronto delle dichiarazioni delle persone offese dei diversi esercizi commerciali in cui i furti sono stati commessi, sia emersa la perfetta convergenza circa il modus operandi dell’imputato, il quale, con pretesti vari, induceva le persone ad allontanarsi dal banco di vendita per pochi momenti, al fine di sottrarre le merci. Sulla scorta di tale base probatoria, la Corte territoriale ha correttamente ravvisato, nelle condotte ascritte, la circostanza aggravante della destrezza, dal momento che l’imputato non si è soltanto limitato ad approfittare di situazioni per lui vantaggiose, provocando bensì l’inverarsi delle stesse: non a caso, la Corte ha precisato come l’imputato abbia indotto le persone offese, con pretesti vari, ad allontanarsi momentaneamente per assecondare le sue richieste di simulato acquirente. In tal modo, i Giudici d’appello hanno operato buon governo degli orientamenti di questa Corte in tema di furto con destrezza, che deve ritenersi sussistente «qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 270088 – 01; in terna di furto, sussiste la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui l’agente abbia posto in essere accorgimenti ulteriori rispetto a quanto essenziale al compimento dell’azione predatoria e idonei a sorprendere la vigilanza della persona offesa: Sez. 5, n. 2236 del 17/11/2022, dep. 2023, R., Rv. 284116 – 01; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, deo. 2020, Marciano, Rv. 277952 – 01).
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico e generico. Premesso che risultano in atti diverse querele, il ricorrente non ha assolto l’onere di verificare e, di poi, puntualmente indicare a questo Collegio- per quali dei reati ascritti sia intervenuta, o meno, la presentazione della querela. Si ribadisce che, nel ricorso per cassazione, «la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo
indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio» (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 – 01).
Il Collegio dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 22/09/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente