Furto con Destrezza: Quando la Distrazione della Vittima Diventa un’Aggravante?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema centrale nel diritto penale: il furto con destrezza. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la differenza tra il semplice approfittare di una distrazione e il creare attivamente le condizioni per commettere il reato. La vicenda, che ha visto come protagonista un uomo condannato per un furto in una barberia, chiarisce i contorni di due importanti aggravanti: quella della minorata difesa e, appunto, quella legata alla destrezza.
I Fatti del Caso: Il Furto nella Barberia
Un uomo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. Il fatto si era svolto all’interno di una barberia. L’imputato aveva sottratto dei beni a un cliente mentre quest’ultimo era impegnato nella rasatura. La condanna si basava sulla sussistenza di due circostanze aggravanti: l’aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la difesa della vittima (art. 61, n. 5 c.p.) e l’aver commesso il fatto con destrezza (art. 625, n. 4 c.p.). L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, contestando la correttezza della valutazione dei giudici di merito su entrambe le aggravanti.
La Posizione della Cassazione sul furto con destrezza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. L’analisi dei giudici si è concentrata sui due motivi di ricorso, fornendo chiarimenti essenziali su come interpretare le aggravanti contestate.
L’Aggravante della Minorata Difesa
Il ricorrente sosteneva che l’aggravante della minorata difesa fosse stata erroneamente applicata, basandosi unicamente sull’età avanzata della persona offesa. La Cassazione ha respinto questa tesi, sottolineando come i giudici di merito avessero correttamente considerato un quadro più ampio. L’aggravante non derivava dalla sola età, ma dalla combinazione di più fattori: l’assenza di altri clienti nel locale, e soprattutto il fatto che la vittima fosse impegnata nella rasatura, una condizione che limitava oggettivamente la sua capacità di attenzione e di reazione. In questo contesto, l’età diventava uno degli elementi che, unito agli altri, configurava una situazione di vulnerabilità di cui l’imputato aveva consapevolmente approfittato.
La Configurazione del Furto con Destrezza
Il punto cruciale della decisione riguarda la seconda aggravante. Secondo la difesa, non vi era stata alcuna particolare abilità da parte dell’imputato. La Cassazione, invece, ha ribadito un principio consolidato: l’aggravante del furto con destrezza non si configura quando il ladro si limita a sfruttare una distrazione casuale della vittima. Scatta, invece, quando è lo stesso autore del reato a provocare la distrazione o ad agire con una condotta caratterizzata da particolare abilità e astuzia, tale da eludere la vigilanza della persona offesa. Nel caso di specie, il furto durante la rasatura non è stato un semplice approfittare di un momento propizio, ma è stato considerato il risultato di una condotta abile e studiata per sorprendere la vittima in un momento di totale affidamento e scarsa vigilanza, da lui stesso scelto e sfruttato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla distinzione tra l’azione passiva di chi coglie un’occasione favorevole e quella attiva di chi, con astuzia, crea o sfrutta una situazione per neutralizzare le difese della vittima. La “destrezza” non è solo agilità fisica, ma anche e soprattutto astuzia nel cogliere o creare il momento perfetto per agire indisturbati. I giudici hanno ritenuto che la condotta dell’imputato non fosse stata meramente opportunistica, ma pianificata per sfruttare la specifica vulnerabilità del cliente durante un servizio personale come la rasatura. Questo comportamento, caratterizzato da “particolari abilità e astuzia”, integra pienamente gli estremi dell’aggravante contestata. Di conseguenza, l’evidente infondatezza dei motivi ha portato a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione rafforza un importante principio di diritto: per la configurabilità del furto con destrezza, è necessario un quid pluris rispetto al semplice approfittamento. L’agente deve dimostrare una particolare abilità nel distogliere l’attenzione della vittima o nell’agire con modalità così rapide e furtive da superare la normale soglia di vigilanza. Per i cittadini, ciò significa che la legge offre una tutela rafforzata contro quelle condotte predatorie che non si limitano a sfruttare la sfortuna, ma che sono frutto di un’astuzia criminale mirata a rendere la vittima inerme. Per gli operatori del diritto, la pronuncia ribadisce la necessità di un’analisi fattuale accurata per distinguere le diverse fattispecie di furto e applicare correttamente le relative aggravanti.
Quando un furto si considera aggravato dalla destrezza?
Un furto è aggravato dalla destrezza non quando ci si limita ad approfittare di una distrazione preesistente della vittima, ma quando l’autore del reato provoca attivamente tale distrazione o agisce con particolare abilità e astuzia per eludere la sorveglianza della persona offesa.
L’età avanzata della vittima è sufficiente a configurare l’aggravante della minorata difesa?
No, secondo la Corte, l’età da sola non è sufficiente. Deve essere valutata insieme ad altre circostanze concrete che, nel loro complesso, hanno effettivamente ostacolato la capacità di difesa della vittima, come il luogo, il momento del fatto e la specifica situazione di vulnerabilità (es. essere impegnati in un’attività che riduce l’attenzione).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (ad esempio, perché i motivi sono manifestamente infondati), può essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33235 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33235 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PICERNO il 22/02/1961
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto;
premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore dell’imputato il 1° luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorn computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv 281726 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01);
considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’ar comma 1, n. 5 cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito non ha fondato la sussistenza dell’aggravante sulla sola età della persona offesa ma ha avuto riguardo ad altri elementi che hanno caratterizzato il fatto (segnatamente, l’assenza di altri clie momento del fatto all’interno della barberia e la sua commissione durante la rasatura dell’offeso profittando dunque della sua scarsa attenzione: cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME Rv. 282095 – 02; Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021 – dep. 2022, Leva, Rv. 282741 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso – che assume il vizio di motivazione circa l sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. – non si confronta c la motivazione del provvedimento impugnato che ha disatteso il medesimo ordine di censure qui reiterato evidenziando come nel caso in esame l’imputato non si sia limitato a profittare del disattenzione del cliente, ma egli stesso abbia determinato tale distrazione e posto in essere un condotta caratterizzata da particolari abilità e astuzia (Sez. U, n. 34090 del 27/04/20 COGNOME, Rv. 270088 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025.