Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41711 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41711 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PADULA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita come da requisitoria in atti.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO riportandosi al ricorso e alla memoria depositati ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 febbraio 2022, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per violazione del disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli, resa all’esito di giudizio abbreviato, e ha confermato la sentenza resa nei confronti dell’altra appellante NOME COGNOME. Entrambe le imputate sono state condannate per aver commesso dei furti con destrezza meglio descritti, quanto ad NOME COGNOME, nei capi 1, 6 e 9 e, quanto a NOME COGNOME, nei capi 2,3 e 4 dell’imputazione.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione entrambe le imputate.
NOME COGNOME, con un unico motivo, lamenta la violazione di legge e la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, avendo il difensore ben esplicitato i profili di doglianza in relazione alla attendibilità del riconoscimento compiuto dalle vittime e alla valutazione dell’aggravante di cui all’articolo 625, co. 4, cod pen.
NOME COGNOME propone due motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e la mancanza contraddittorietà o omissione della motivazione in ordine ai reati contestati; rileva, in particolare, che le doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado erano ricollegate all’incertezza delle prove poste a fondamento della condanna e che le derubate non si erano espresse in termini di certezza in ordine al riconoscimento, ma di mera probabilità. Conclude, pertanto, che la condanna è stata resa in violazione del canone di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. 4.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o omissione della motivazione in relazione all’aggravante di cui all’articolo 625, numero 4, cod.pen. ed in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 5. Le ricorrenti, infine, con comune memoria, deducono entrambe l’assenza di querele.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
2. Ricorso di NOME COGNOME
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822) hanno espressamente affermato che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto al ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo
restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato nel giudizio di appello, che non costituisce un “nuovo giudizio”, ma «uno strumento di controllo o, rectius, di censura, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata». L’impugnazione, dunque, deve «esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto» . Devesi peraltro rilevare che, anche se «la specificità necessaria per la valida formulazione dei motivi di appello deve essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, in considerazione della natura del mezzo proposto, avente natura di gravame di tipo devolutivo, atto a provocare un nuovo esame del merito» Sez. 5, n. 42841 del 26/05/2014, COGNOME, Rv. 262183), occorre in ogni caso, pur nella libertà della loro formulazione, che la parte indichi con chiarezza i punti della sentenza di primo grado da riesaminare e con precisione le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precision l’oggetto del gravame e rispettare così i requisiti indicati dall’art.581 cod. pro pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, COGNOME, Rv. 264686).
Orbene, l’esame dell’atto di appello, consentito attesa la natura della censura sollevata, porta a ritenere esente da censure la sentenza impugnata in quanto i motivi posti a fondamento dell’impugnazione, per come proposti, devono ritenersi genericamente formulati e non idonei ad introdurre l’obbligo per il giudice di secondo grado di analizzarli. Ed invero, a fronte della limpida motivazione del giudice di primo grado che ha analizzato in modo assai analitico e completo gli elementi posti a fondamento della responsabilità dell’imputata, l’atto di appello si è limitato, come si osserva nella sentenza impugnata, ad adombrare dubbi sulla responsabilità della donna senza sollevare alcuna critica specifica al complesso compendio istruttorio esaminato e valutato dal giudice di primo grado. Il ricorso in appello non ha “attaccato” in alcuna parte il ragionamento esposto dal primo giudice e non si è confrontato, come spiega a chiare lettere la Corte distrettuale (pagg. 3 e 4), con le complessive ragioni argomentative esposte nella motivazione della sentenza impugnata. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto il ricorso affetto da genericità ed aspecificità e, dunque inammissibile.
Ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso.
La ricorrente non solo non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, ma sollecita una valutazione sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova dimenticando che siffatto giudizio è devoluto insindacabilmente ai
giudici di merito e che la scelta da essi compiuta, con riguardo alla prevalenza di taluni elementi probatori rispetto ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilit degli assunti difensivi, ove sostenuta, come si riscontra nella sentenza impugnata, da motivazione sufficiente, logica e per nulla contraddittoria, si sottrae, al sindacato di legittimità. La valutazione della prova e, segnatamente, del riconoscimento effettuato dalle vittime dei furti, è, come si è detto, una questione di fatto la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice d merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione, salvo che il giudice sia incorso in palesi contraddizioni. (Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, COGNOME, Rv. 262575-01) «o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’ id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità». (Sez. 4, n. 10153 dell’ 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01). Senza alcun dubbio, poi, si può pervenire all’affermazione di penale responsabilità di un imputato anche sulla base di meri indizi senza che necessariamente debbano trovare riscontro in altri elementi esterni, purché essi siano « gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al thema probandum, precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o pi verosimile, nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi». (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280414). Va ricordato, peraltro, che Sez. U, n. 42979 del 26.6.2014, COGNOME, Rv. 260018 hanno chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito, invece, dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che, nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l’insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231678; Sez. U, n. 6682 del 4/2/992, COGNOME, Rv. 191231). Tali considerazioni consentono di ritenere assorbita l’ulteriore censura mossa dalla ricorrente che si fonda sulla presunta violazione della regola di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” posto che siffatta regola, formalizzata nella disposizione di cui all’art. 533 cod. proc. pen., impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lasci fuori solo eventualità remote la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risult priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 17921 del 3/3/2010, COGNOME, Rv. 247449).
3.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
La ricorrente reitera il motivo fatto valere in appello e non si confronta minimamente con la motivazione della Corte che, a fronte del motivo di appello concernente l’omessa motivazione del giudice di primo grado in ordine all’aggravante di cui all’art. 624, comma primo, n. 4 cod. pen., ha evidenziato l’approfondita e completa motivazione del giudice di primo grado – che forma con la conforme sentenza d’appello, un unico corpo motivazionale – là dove, dopo aver descritto minuziosamente la dinamica dei fatti, ha correttamente valorizzato «le modalità di esecuzione dei borseggi, posti in essere approfittando della distrazione delle vittime, preventivamente e artatamente procurata dalle stesse ladre». I Giudici di merito, nel ritenere sussistente l’anzidetta aggravante, hanno fatto corretto uso degli insegnamenti del Massimo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088, secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo». Si legge, infatti, nella sentenza di primo grado, che «le ladre operavano avvicinando la vittima – in genere una donna intenta a far compere tra i banchi di un centro commerciale – rivolgendole la parola con un qualsiasi pretesto, in tal modo sviando la sua attenzione e poi riuscivano, con indubbia abilità criminale, a sfilare il portafogli dalla borsa dell malcapitata, che si accorgeva della sottrazione, poco dopo, alla cassa del negozio». Viene quindi dato risalto al comportamento abile, insidioso e astuto delle imputate, volto a distrarre la vittima dalla sorveglianza sulla propria borsa. Come insegnano le Sezioni Unite sopra richiamate, la destrezza, infatti, non deve necessariamente avere una connotazione puramente fisica, ma può assumere anche solo una dimensione psicologica; non è richiesta un’abilità eccezionale o straordinaria, ma semplicemente l’idoneità della stessa a evitare o attenuare la vigilanza della persona offesa e la capacità di minorarne ed attenuarne la difesa Corte di Cassazione – copia non ufficiale
del patrimonio. Osservano sempre le Sezioni Unite che «L’analisi delle situazioni concrete, L.] fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi borseggio, nel quale l’agente riesce con gesto rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell’asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi accessori (Sez. 2, n. 946 del 16/04/1969, COGNOME, Rv. 112022; Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975, COGNOME, Rv. 130813), ma anche quando la modalità esecutiva sia astuta, avveduta e circospetta, presenti un connotato più psicologico che fisico, sempre che sia in grado in astratto di superare il controllo e la vigilanza esercitata dalla persona offesa (Sez. 2, n. 6027 del 23/01/1974, COGNOME, Rv. 127987).
3.3. Identico giudizio di inammissibilità deve darsi alla censura relativa al vizio d motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la ricorrente omette di confrontarsi con il principio secohdo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 cod. pen., per cui ha ritenuto di non doverle concedere. Nella specie, la Corte d’appello, con motivazione stringata, ma assolutamente sufficiente e chiara, ha considerato negativamente le modalità del fatto, lo spessore criminale dell’imputata, i precedenti specifici della stessa e l’assenza di alcun elemento positivo di valutazione. Tanto basta per ritenere la motivazione esente da vizi.
Alla luce di siffatte considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Con riferimento all’eccezione di improcedibilità dell’azione per mancanza di querela, sollevata con la memoria scritta presentata dal difensore delle imputate, occorre ribadire che «nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di “abolitio criminis”, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale» (Sez.5, n. 5223 del 17/01/2023, COGNOME, Rv. 284176 -01; Sez. 4, n. 6143 del 10/01/2022, COGNOME, n.m., entrambe sulla scia delle indicazioni fornite in motivazione da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Ceassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Roma, 3 luglio 2023