Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18302 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, mediante unitario atto di impugnativa a firma del comune difensore, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 dicembre 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 comma 1, n. 4 cod. pen. (fatto commesso in Milano il 18 marzo 2023);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha mostrato di essersi fedelmente attenuta al principio di diritto secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approFittare di situazioni, no provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952; Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, Rv. 274018), laddove ha ritenuto integrata l’aggravante in parola a cagione delle modalità rapide e professionali utilizzate dalle imputate, c:he hanno permesso loro di avvicinarsi alla persona offesa senza che quest’ultima si accorgesse di nulla e di agire in luogo frequentato senza essere notate, se non dalla Polizia Giudiziaria operante, grazie all’esperienza vantata in materia (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il cons liere estensore
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Il Presidente