Furto con Destrezza: La Cassazione Spiega Quando l’Abilità Diventa Aggravante
Il concetto di furto con destrezza rappresenta una delle circostanze aggravanti più dibattute nel diritto penale. Non si tratta semplicemente di sottrarre un oggetto, ma di farlo con una particolare abilità che elude la vigilanza della vittima. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un chiarimento fondamentale su quando questa aggravante possa essere applicata, distinguendo tra il mero approfittare di una distrazione e l’attuazione di un piano astuto. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini di questa figura di reato.
I Fatti del Caso: un Furto Ben Pianificato
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un episodio di furto avvenuto ai danni di una persona che aveva appeso la propria borsa allo schienale della sedia. L’imputata, agendo in concorso con un complice, si è impossessata della borsa con un’azione rapida e fulminea.
L’elemento cruciale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, è stato il ruolo del complice. Quest’ultimo si era posizionato strategicamente in modo da ostacolare la visuale della persona offesa, impedendole di accorgersi di quanto stava accadendo. L’azione, sebbene rapida, è stata notata da alcuni agenti di Polizia Giudiziaria presenti, che sono intervenuti bloccando la responsabile. Sia in primo grado che in appello, l’imputata è stata condannata per furto aggravato dalla destrezza.
Il Ricorso e la Definizione del Furto con Destrezza
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, nel suo caso, non sussistesse l’aggravante del furto con destrezza. La sua tesi era di essersi limitata ad approfittare del fatto che la borsa fosse semplicemente appoggiata allo schienale della sedia, senza compiere azioni particolari o astute per superare la vigilanza della vittima. In sostanza, secondo la difesa, si sarebbe trattato di un furto semplice e non aggravato.
Questa argomentazione ha portato la Corte a dover ribadire i principi consolidati dalla giurisprudenza in materia. La Corte ha richiamato una precedente e fondamentale sentenza delle Sezioni Unite, che ha definito la destrezza come una condotta caratterizzata da ‘particolari abilità, astuzia o avvedutezza’, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, coerente e in linea con i principi di diritto. I giudici hanno sottolineato come il ricorso non si confrontasse adeguatamente con la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti.
La Corte ha evidenziato che l’azione non si era limitata a un mero impossessamento. Al contrario, era stata il frutto di un’azione coordinata: l’imputata si impossessava della borsa con un gesto repentino, mentre il complice agiva attivamente per ‘coprire’ l’azione, impedendo alla vittima di vedere. Questa cooperazione, finalizzata a neutralizzare la sorveglianza della persona offesa, integra pienamente quella ‘particolare abilità e astuzia’ che la legge richiede per configurare l’aggravante del furto con destrezza.
La Corte ha inoltre ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: alla Cassazione non è consentita una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato e offre importanti implicazioni pratiche. La distinzione tra furto semplice e furto con destrezza non risiede nella distrazione della vittima, ma nell’atteggiamento attivo del ladro. Se l’agente si limita a sfruttare una situazione favorevole non creata da lui (es. un oggetto dimenticato), si avrà un furto semplice. Se, invece, l’agente, con abilità, rapidità o astuzia – anche attraverso la collaborazione con un complice – crea le condizioni per eludere la sorveglianza della vittima, scatta l’aggravante.
La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a conferma della solidità della decisione dei giudici di merito.
Quando un furto si considera commesso ‘con destrezza’?
Un furto è aggravato dalla destrezza quando chi lo commette utilizza particolari abilità, astuzia o avvedutezza per sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza che la vittima esercita sul bene. Non è sufficiente approfittare di una semplice distrazione non provocata dall’autore del reato.
La presenza di un complice che copre la visuale della vittima configura l’aggravante della destrezza?
Sì. Secondo la sentenza, l’azione coordinata tra chi compie il furto e un complice che si posiziona in modo da impedire alla vittima di accorgersi della sottrazione è una condotta astuta che integra pienamente l’aggravante del furto con destrezza.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende a causa della natura dell’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SELIS NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2023, che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, all’esito di giudizio abbreviato. Con la sentenza confermata in appello, la COGNOME è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod pen. per essersi impossessata di una borsa che la persona offesa aveva appeso allo schienale di una sedia. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, l’odierna ricorrente era stata autrice materiale della sottrazione e la sua azione era stata coperta da quella di un complice che si era posizionato in modo da ostacolare la vista della persona offesa.
Con l’unico motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. non essendo state compiute azioni diverse dal mero impossessamento ed avendo l’imputata approfittato del fatto che la borsa della persona offesa era appoggiata allo schienale della sedia.
Rilevato che, così argomentando, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata dalla quale risulta che NOME COGNOME si posizionò in modo tale da impedire alla persona offesa di accorgersi dell’azione della COGNOME la quale si impossessò della borsa con azione repentina, si allontanò velocemente e fu bloccata solo perché la condotta così attuata fu osservata da alcuni agenti di PG.
Considerato che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, «la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).
Rilevato che la motivazione fornita dalla sentenza impugnata non contrasta con questi principi né presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.
Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile. Rilevato che all’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Con glier)estensore