Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 504 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 504 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Fermo – che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole di furto aggravato dalla destrezza e dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per essersi impossessato del titolo di viaggio della persona offesa alla quale lo sottraeva, dopo essersi offerto di aiuta caricare i bagagli sulla vettura, da una tasca della borsa nella quale era stato riposto.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiduci avvocato AVV_NOTAIO, il quale si affida a tre motivi.
2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riten sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. Sostiene che l’imputato si è limitato, come si desume dalla stessa sentenza impugnata, ad approfittare della momentanea disattenzione della vittima, intenta a cercare il proprio posto sul treno.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 99 cod. pen., e correlati vizi della motivazione, mancante e manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per riconoscere la contestata recidiva. La Corte di appello l’avrebbe ritenuta sull base dei soli pregiudizi morali derivati alla vittima del reato, senza analizzare il nuovo reato luce dei precedenti penali, della loro natura e della distanza temporale rispetto alla ricaduta.
2.3. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. stante il modes valore del titolo di viaggio ( euro 41).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto reiterativo di doglianze gi prospettate con l’appello e tendente a conseguire una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo al Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete, peraltro omettendo il dov confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha risolto ogni questione.
2.Quanto alla circostanza aggravante della destrezza, la sentenza impugnata ha osservato che l’imputato, offrendosi di portare le valige, ha creato le condizioni per l’affidamento della vi della quale ha prontamente approfittato, ed ha considerato tale condotta come destra, nel senso di scaltra, facendo corretta applicazione dei principi declinati dalle Sezioni Unite, secondo la linea interpretativa la circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625, primo comm n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l’agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provoc di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa. ( Sez. U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). L’elemento specializzante dell’ aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa in cui il possessore viene a trovarsi di fronte a particolare abilità dell’agente nel distogliere l’attenzione della persona offesa dal controllo
cosa (Sez. 2 n. 9374 del 1802/2015, P.G. in proc. COGNOME Battista, Rv. 263235) o, comunque, nel neutralizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell’uomo medio (Sez. 4 n. 13491 de 13/11/1998, COGNOME, Rv. 212361; Sez. 4 n. 14992 del 17/02/2009, COGNOME, Rv. 243207; Sez. 4 , n. 139 del 18/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 277952), o nell’approfittare di una momentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5 n. 640 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257948). Ciò che, come premesso, è avvenuto nel caso di specie, in cui, come osservato dalla Corte di appello, l’imputato “non si era limitato ad approfittare della momentanea disattenzione della vittima impegnata a salire sul treno e a prendervi posto, ma si era offerto di aiutare la vittima a sali bagagli sul vettore, instaurando una relazione diretta sui beni della vittima, e, comunque, sull vittima stessa, dalla quale ha avuto l’assenso ad avvicinarsi per prenderle i bagagli, in modo da attenuare o eludere la sorveglianza”, non perdendo l’occasione di sfilare il titolo di viaggio che la persona offesa aveva riposto nella tasca della borsa che portava a tracolla, dalla quale spuntava. All’evidenza, si tratta di un’azione connotata da astuzia, nel creare un atteggiamento di fiducia nella vittima, offrendole aiuto, e da prontezza nell’impossessarsi del biglie approfittando della provocata disattenzione della vittima, senz’altro rientrante nei parametr delineati dalla giurisprudenza, cha ha chiarito come” In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta “destra” investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi s soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (Sez. 5 , n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361)
3.Manifestamente infondato il secondo motivo, che oblitera la puntuale, argomentata motivazione spesa dal giudice a quo per giustificare la maggiore pericolosità fondante il riconoscimento della recidiva contestata. Ha spiegato la Corte territoriale come la complessiva condotta, analiticamente sviscerata, dell’imputato, connotata da particolare impudenza, opportunismo e cinismo, sia espressione di una ricaduta nel delitto niente affatto occasionale, esprimendo, in particolare, l’impudenza manifestata il “parametro individualizzante significativo della personalità del reato e dell’elevata capacità a delinquere raggiunta dall’imputato”. Lungi dall’essere fondata, la valutazione della Corte di appello, sui soli pregiudizi morali che il avrebbe arrecato alla vittima, la decisione si fonda, invece, su una ben estrinsecata valutazion dei danni economici e dei disagi pratici cagionati alla persona offesa, oltre che sui caratteri d personalità dell’imputato, come manifestatasi proprio nella vicenda de qua.
4.Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riferimento al terzo motivo, giacchè, anche nel negare la circostanza attenuante invocata dalla Difesa, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato, allineandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla luce della quale “L’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accerta non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini d sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il va
irrisorio del bene sottratto.” (Sez. 5 n. 344 del 26/11/2021 (dep. 2022) Rv. 282402)”. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto in luce come debba essere considerata anche la necessità di acquistare un nuovo biglietto – cosicchè il danno strettamente patrimoniale non può essere limitato al solo costo del biglietto sottratto – oltre agli ulteriori disagi correlati alla tempo e alla dilatazione dei tempi del viaggio.
5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022
Il Consigliere estensore