Furto con Destrezza: Quando la Distrazione della Vittima Aggrava il Reato
La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente su un tema ricorrente nel diritto penale: la qualificazione del furto con destrezza. Con l’ordinanza n. 15315 del 2024, i giudici hanno fornito un’importante precisazione sulla differenza tra l’approfittare passivamente di una distrazione altrui e l’essere gli artefici attivi di tale distrazione. Questa decisione non solo consolida un principio giuridico, ma offre anche spunti pratici per comprendere la gravità di certe condotte criminose.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un’imputata per furto in concorso, aggravato ai sensi dell’articolo 625, numeri 4 e 5, del codice penale. La sentenza, emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, aveva confermato la colpevolezza della donna. Insoddisfatta della decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo del Furto con Destrezza
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basava su due argomentazioni principali:
1. Carenza di motivazione: La difesa sosteneva che la sentenza d’appello non avesse adeguatamente motivato la riconducibilità del fatto contestato all’imputata. Questo motivo è stato rapidamente liquidato dalla Corte come inammissibile, in quanto si trattava di una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte correttamente dal giudice di merito.
2. Errata applicazione dell’aggravante: Il secondo motivo, di maggior interesse giuridico, contestava la sussistenza della circostanza aggravante del furto con destrezza. Secondo la ricorrente, non vi era stata una vera e propria destrezza, ma un semplice approfittamento della distrazione della persona offesa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo di ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire la corretta interpretazione dell’aggravante in questione. I giudici hanno sottolineato una distinzione cruciale: un conto è approfittare di una circostanza favorevole, come la distrazione accidentale della vittima; un altro è creare attivamente quella circostanza.
Nel caso di specie, le autrici del furto non si sono limitate a sfruttare un momento di disattenzione della persona offesa. Al contrario, sono state loro stesse, con “abilità e astuzia”, le artefici della distrazione. Questo comportamento proattivo, finalizzato a distogliere l’attenzione della vittima per facilitare la sottrazione del bene, integra pienamente gli estremi dell’aggravante del furto con destrezza.
La Corte ha quindi stabilito che l’abilità e l’astuzia menzionate dalla norma si concretizzano proprio nella capacità di manipolare la situazione a proprio vantaggio, rendendo la vittima vulnerabile attraverso un’azione pianificata. Pertanto, la condotta delle imputate andava ben oltre un furto semplice.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta per la ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Sul piano giuridico, la pronuncia rafforza un principio fondamentale: l’aggravante del furto con destrezza non si applica indiscriminatamente a ogni furto commesso approfittando di una disattenzione. È necessario che il reo dimostri una particolare abilità nel creare la condizione favorevole al furto, eludendo la vigilanza della vittima attraverso uno stratagemma o un’azione ingegnosa. La sentenza, quindi, serve da monito, distinguendo chiaramente tra il ladro occasionale e colui che pianifica ed esegue il reato con calcolata scaltrezza.
Che cos’è il furto con destrezza secondo questa ordinanza?
È una forma di furto aggravato in cui i colpevoli non si limitano ad approfittare di una distrazione della vittima, ma sono loro stessi gli artefici di tale distrazione, agendo con abilità e astuzia per facilitare la commissione del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il primo motivo era una semplice riproposizione di argomenti già respinti, mentre il secondo motivo, relativo all’applicazione dell’aggravante del furto con destrezza, è stato giudicato manifestamente infondato dalla Corte.
Qual è la differenza fondamentale tra approfittare di una distrazione e crearla?
Secondo la Corte, approfittare di una distrazione preesistente non integra necessariamente l’aggravante. Per configurare il furto con destrezza, è necessario che i ladri agiscano attivamente per creare la distrazione della vittima, dimostrando un’abilità e un’astuzia superiori a quelle di un furto semplice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 5 cod. pen.;
Considerato che con il primo motivo di ricorso, che si duole dell’assenza di motivazione sulla riconducibilità all’imputata del fatto contestato, non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag 2);
Considerato che con il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 comma 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché le autrici del furto non si sono limitate ad approfittare della distrazione della persona offesa ma sono state loro stesse, con abilità e astuzia, le artefici della distrazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024