Furto con Destrezza: Quando un Abbraccio Nasconde un Reato
Il concetto di furto con destrezza rappresenta una delle figure più insidiose di reato contro il patrimonio, punito più severamente rispetto al furto semplice. Ma cosa si intende esattamente con ‘destrezza’? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11681/2024) offre un chiarimento fondamentale, analizzando la cosiddetta ‘tecnica dell’abbraccio’ e confermando la sua idoneità a integrare tale aggravante. Questa decisione ribadisce l’importanza dell’abilità e dell’astuzia dell’autore del reato nel sorprendere la vittima e neutralizzarne la vigilanza.
Il Caso: La ‘Tecnica dell’Abbraccio’ davanti alla Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda due persone condannate nei gradi di merito per furto pluriaggravato. La loro tecnica consisteva nell’avvicinare le vittime con un pretesto amichevole, spesso un abbraccio improvviso, per sottrarre loro beni di valore senza che se ne accorgessero. Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando principalmente due aspetti: la sussistenza dell’aggravante della destrezza e quella del concorso di tre o più persone nel reato.
L’Aggravante del Furto con Destrezza e l’Abbraccio
Il punto centrale della difesa era sostenere che la ‘tecnica dell’abbraccio’ non costituisse una vera e propria destrezza penalmente rilevante. La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, definendola manifestamente infondata. Secondo i giudici, l’aggravante della destrezza non richiede necessariamente l’uso di strumenti particolari, ma si configura ogni volta che la condotta è caratterizzata da ‘particolari abilità, astuzia o avvedutezza’ tali da sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa.
La tecnica dell’abbraccio rientra perfettamente in questa descrizione: è un gesto che, simulando cordialità, crea una distrazione e un contatto fisico che mascherano l’azione furtiva, annullando di fatto le difese della vittima. La Corte ha quindi confermato che questa modalità operativa è un chiaro esempio di furto con destrezza.
L’Aggravante del Concorso di Persone e la Percezione della Vittima
Un secondo motivo di ricorso riguardava l’aggravante del reato commesso da tre o più persone (art. 625 n. 5 c.p.). L’imputato sosteneva che non vi fosse prova dell’effettiva partecipazione di un terzo soggetto. Anche in questo caso, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. La Corte ha specificato che la valutazione del numero di partecipanti è una questione di fatto, decisa dal giudice di merito e non riesaminabile in sede di legittimità.
Inoltre, ha sottolineato un principio cruciale: per l’integrazione dell’aggravante, è sufficiente che le persone offese abbiano percepito la riferibilità del reato a tre persone, a prescindere dal fatto che queste vengano tutte identificate. Ciò che conta è l’impatto intimidatorio e la maggiore pericolosità derivante dall’azione di un gruppo, come percepita dalla vittima.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi sulla base di due principi giuridici distinti. Per quanto riguarda il furto con destrezza, la motivazione risiede nella corretta interpretazione dell’art. 625 n. 4 c.p., che valorizza qualsiasi condotta predatoria caratterizzata da un’astuzia superiore alla norma, capace di eludere la vigilanza della vittima. La ‘tecnica dell’abbraccio’ è stata ritenuta un esempio paradigmatico di tale condotta. Per l’aggravante del numero di persone, la motivazione è prettamente processuale: il ricorso sollevava una questione di fatto (una diversa ricostruzione del ruolo dei partecipanti), che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione del diritto (giudizio di legittimità) e non può riesaminare le prove (giudizio di merito).
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. In primo luogo, rafforza una nozione ampia di ‘destrezza’, includendovi tutte quelle strategie comportamentali, anche non violente, che sfruttano la sorpresa e l’inganno per commettere un furto. Questo serve a tutelare maggiormente le vittime di reati predatori che fanno leva sulla fiducia o sulla distrazione. In secondo luogo, ribadisce la netta separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, confermando che la percezione della vittima può essere un elemento sufficiente a configurare l’aggravante del concorso di persone, anche in assenza di una piena identificazione di tutti i correi. La decisione finale di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende sancisce la manifesta infondatezza delle loro doglianze.
La ‘tecnica dell’abbraccio’ è sempre considerata furto con destrezza?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, questa tecnica è caratterizzata da particolari abilità, astuzia e idoneità a sorprendere la vittima, integrando pienamente l’aggravante del furto con destrezza.
Per l’aggravante del numero di persone, è necessario che tutti i colpevoli siano identificati?
No, la Corte ha chiarito che ai fini dell’integrazione dell’aggravante è sufficiente la percezione della persona offesa sulla partecipazione di più soggetti al reato, anche se non tutti vengono successivamente individuati.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione solleva questioni di fatto?
Viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito, e non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a MASSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 980 multa e revocato le pene accessorie, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME ed ha confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt 624, 625 n.4 e 5, 624 bis, 625 n. 4 e 5 cod. pen.;
Rilevato che la doglianza comune ai ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME – con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’aggravante del destrezza di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen.- è manifestamente infondata perché correttamente è stata ritenuta l’aggravante della destrezza in relazione alla cosiddetta tecnica dell’abbracci tale tecnica, infatti, può essere identificata in una condotta caratterizzata da particolari ab astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res” (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952, proprio in relazione a tal tecnica predatoria);
Rilevato che la censura di cui al ricorso di NOME COGNOME – con c:ui il ricorrente denunz violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituita da mere doglianze punto di fatto, presupponendo una diversa ricostruzione quanto al ruolo dei partecipanti al fatto rispetto a quanto si legge nella sentenza impugnata, laddove si è valorizzata l percezione, da parte delle persone offese, della riferibilità del reato a tre person prescindere dal dato – irrilevante ai fini dell’integrazione dell’aggravante – che tali sogget non siano stati individuati;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.