Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LICLA ZAPAILLE NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto
Con ordinanza resa in data 8 marzo 2024, il Tribunale di Roma ha -per quanto qui rileva- convalidato l’arresto di NOME, ritenendo corrette le valutazioni della Polizia giudiziaria e del Pubblico ministero sia in ordine allo stato di flagranza del delitto contestato (tentato furto, aggravato dalla destrezza, di un marsupio contenente oggetti di valori e denaro, che veniva dapprima sottratto a una coppia seduta al tavolino esterno di un bar e, di lì a poco, recuperato grazie all’inseguimento posto in essere da una delle due persone offese) sia in ordine alla possibilità di procedere all’arresto facoltativo in flagranza in relazione alla fattispecie di tentato furto, aggravato dalla circostanza di cui all’art. 62, primo comma, n.4, cod. pen.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione la persona arrestata, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ad un unico motivo – di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. – col quale si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 381 del codice di rito e 625, primo comma, n. 4, cod. pen. La difesa sostiene, in primo luogo, che la circostanza aggravante della destrezza sia stata erroneamente contestata, posto che nel verbale d’arresto la condotta è stata descritta come un’azione eseguita “con mossa fulminea”, senza alcun riferimento a ulteriori profili della condotta dell’agente (quali: ingegnosità o particolari sotterfugi e/o accorgimenti posti in essere dallo stesso) che, neutralizzando la sorveglianza del legittimo detentore della res, tipicamente caratterizzano la configurabilità della circostanza aggravante in parola.
In secondo luogo, anche a voler convenire sulla sussistenza della destrezza, la convalida dell’arresto sarebbe comunque illegittima, atteso che il tentato delitto ascritto è punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni. Pertanto, la fattispecie in esame (tentato furto monoaggravato) non rientrerebbe nei casi contemplati dall’art. 381, comma 1, cod. proc. pen., per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore, nel massimo, a tre anni. L’eccezione a tale regola, prevista dal secondo comma del medesimo articolo, vale, del resto, soltanto per ipotesi (delitti -non colposi- consumati) inconferenti rispetto al caso in esame.
Della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME – trasmessa ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176 – non può tenersi conto, essendo la stessa tardiva, in quanto
depositata in data 30 maggio 2024 e, quindi, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l’udienza, previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 – 01: «in tema di giudizio di cassazione, la requisitoria scritta depositata dal procuratore generale oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l’udienza, previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., è tardiva e delle relative argomentazioni e conclusioni la Corte di cassazione non deve tener conto, essendo detto termine funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell’udienza»). L’AVV_NOTAIO ha presentato memoria, ex art. 127, comma 2, del codice di rito, nell’interesse della ricorrente.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è infondato, avendo il Tribunale reso una motivazione corretta in punto in diritto e conforme a logica. Va disattesa, in primo luogo, la censura incentrata sulla dedotta violazione dell’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen.: come ricordato dalla difesa stessa, che cita a tal proposito anche il verbale d’arresto, la condotta è stata descritta, nell’impugNOME ordinanza, come un’azione di sottrazione (del marsupio delle persone offese, sedute al tavolo esterno un ristorante) eseguita “con mossa fulminea”.
Ora, la circostanza aggravante della destrezza, che la ricorrente ritiene illegittimamente contestata, è stata ritenuta configurabile da questa Corte in casi caratterizzati, tra l’altro, dalla spiccata rapidità di azione nell’impossessamento della cosa mobile altrui (Sez. 5, n. 48877 del 14/09/2022, Pelo, Rv. 283871 – 01), e ciò anche in ipotesi in cui il bene sottratto non si trovi direttamente sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la res sottratta era nell’immediata vigilanza della coppia, al punto da indurre una delle due persone offese a inseguire, immediatamente dopo l’azione furtiva, l’odierna ricorrente (per una fattispecie analoga a quella in esame, cfr., ad es., Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361 – 01: «in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta “destra” investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico»; nella specie l’agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un gesto rapido e repentino, si impossessava del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta).
Invero, la fulmineità del gesto furtivo può essere tratto caratterizzante una condotta di per sé idonea, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, a «sorprendere, attenuare o eludere» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 – 01) la vigilanza del soggetto passivo sulla “res”, senza che la rapidità del gesto debba necessariamente essere accompagNOME -come asserito dalla difesa- da ulteriori escamotages, sotterfugi e/o accorgimenti, affinché possa configurarsi la circostanza aggravante della destrezza.
Indiscusse, dunque, sia la correttezza della qualificazione della fattispecie in esame nei termini di tentato furto aggravato dalla destrezza, sia la ricorrenza dello stato di flagranza (per come descritta -e non contrastata dalla difesa- nel provvedimento impugnato) ai sensi dell’art. 382 del codice di rito, va di conseguenza rilevata la corretta applicazione, da parte del Tribunale, dell’art. 381, comma 1, cod. proc. pen., posto che il tentato furto, aggravato ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., è fattispecie che rientra tra quelle per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10/06/2024
Il consigliere estensore
Il presidente