Furto con Destrezza: Quando la Distrazione della Vittima Conferma l’Aggravante
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico di furto con destrezza, fornendo chiarimenti cruciali sulla configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 4 del codice penale. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’abilità dell’agente nel sorprendere la vittima, anche se momentaneamente distratta, è sufficiente per integrare questa circostanza. Analizziamo la decisione per comprenderne la portata.
Il Caso in Esame
Un soggetto, già condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per una serie di reati contro il patrimonio, tra cui furto aggravato, ha proposto ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Errata applicazione dell’aggravante della destrezza: Secondo la difesa, non sussistevano gli estremi per l’aggravante, in quanto l’azione non avrebbe manifestato una particolare abilità da parte del reo.
2. Eccessività della pena: L’imputato lamentava un aumento di pena sproporzionato calcolato per la continuazione tra i vari reati commessi.
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta che conferma l’orientamento giurisprudenziale dominante.
L’Analisi della Cassazione sul Furto con Destrezza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sussistenza dell’aggravante del furto con destrezza. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che la destrezza non richiede necessariamente virtuosismi da prestigiatore, ma si configura ogni volta che l’agente pone in essere una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza.
L’elemento chiave è l’idoneità dell’azione a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore del bene. Questo vale anche e soprattutto nei casi in cui la vittima sia momentaneamente distratta. L’abilità del ladro consiste proprio nello sfruttare quel frangente di disattenzione per agire indisturbato.
La Valutazione della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’eccessività della sanzione, è stato respinto. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di merito avesse fornito una motivazione congrua e logica riguardo all’aumento di pena per la continuazione. I giudici di secondo grado avevano correttamente esercitato il loro potere discrezionale, basandosi sui criteri dell’art. 133 c.p. In particolare, avevano valorizzato la “pervicacia” dell’imputato, ovvero la sua ostinazione nel reiterare le condotte criminali, come elemento preponderante per giustificare un aumento di pena significativo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, la coerenza con l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di furto con destrezza. La Corte non fa altro che applicare un principio stabile, secondo cui la destrezza è una qualità dell’azione furtiva che neutralizza la vigilanza, anche potenziale, della vittima. L’astuzia nel cogliere l’attimo di distrazione è essa stessa prova di destrezza.
In secondo luogo, la Corte rispetta l’autonomia del giudice di merito nella determinazione della pena. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello se quest’ultima è sorretta da una motivazione logica, non contraddittoria e rispettosa dei parametri legali. Nel caso di specie, il riferimento alla pervicacia dell’imputato è stato considerato un argomento valido e sufficiente a giustificare la severità della sanzione applicata.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque sia vittima o si occupi di reati predatori: la nozione di furto con destrezza è ampia e include tutte quelle condotte astute che sfruttano la normale disattenzione delle persone nella vita di tutti i giorni. La decisione ha come conseguenza diretta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza della sua impugnazione.
Quando si configura l’aggravante del furto con destrezza?
Si configura quando l’autore del reato utilizza una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza della vittima sul bene, anche se questa è solo momentaneamente distratta.
Come viene giustificato l’aumento di pena per la continuazione tra reati?
L’aumento di pena viene giustificato dal giudice di merito attraverso una valutazione discrezionale basata sui criteri dell’art. 133 c.p. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto preponderante la pervicacia dell’imputato, ossia la sua persistenza nel commettere i reati, per motivare l’entità dell’aumento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, la cui entità è determinata equamente dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITrO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 81, cpv., 493 ter, cod.
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si deducono la violazione della le penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’a n. 4 cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto, rende una motivazione esente da vizi logici, sussistente l’aggravante in esame in conformità alla costan giurisprudenza, secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste n caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abili astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res” (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione de legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionato ritenuto eccessivo l’aumento calcolato per la continuazione – è manifestamente infondato, in quant la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel no di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), evidenziandone la pervicacia palesa dalla reiterazione delle condotte;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.