Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1428 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1428 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME, TARGA_VEICOLO, ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vicenza, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al’art.62 n.4 e con l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.61 n.5 cod.pen., ha rideterminato la pena nei suoi confronti, previo giudizio di equivalenza tra la circostanza aggravante della destrezza e la ritenuta recidiva con le circostanze attenuanti riconosciute, in anni uno di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato del furto di un portafoglio avvenuto in Vicenza il 6/02/2015.
La ricorrente deduce violazione di legge della ordinanza istruttoria assunta alla udienza del 14/11/2016 del Tribunale di Vicenza assumendo che, in violazione dei protocolli adottati presso il suddetto ufficio giudiziario, si era proceduto all’escussione della persona offesa pur trattandosi di udienza filtro, finalizzata alla calendarizzazione delle attività istruttorie, quindi non destinata all’assunzione di prove, con lesione del diritto alla difesa della ricorrente; assume ancora la illogicità della motivazione quanto alla riferibilità del fatto all’imputata, anche in ragione della inutilizzabilità dell’esito dell’incidente probatorio, in quanto la ricognizione era intervenuta con inosservanza delle disposizioni che presidiano l’assunzione dell’atto ricognitivo; con una terza articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al riconoscimento della circostanza della destrezza, nonché alla determinazione della pena, con violazione dell’art.597 cod. pen. in quanto fondata su criteri di determinazione deteriori rispetto a quanto stabilito nel giudizio di prima cure.
All’esito di trattazione cartolare il rappresentante della Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La censura di ordine processuale risulta in parte ripropositiva di identica censura, adeguatamente vagliata e congruamente disattesa dal giudice di appello con corretti argomenti logico giuridici e, in parte, manifestamente infondata laddove il ricorrente, a fronte di mera irregolarità non sanzionata dal codice di rito, non ha neppure prospettato una concreta lesione al diritto di difesa, in quanto la difesa tecnica dell’imputata, presente alla udienza filtro celebrata in data 14 novembre 2016, è stata posta in condizione di procedere, al pari dell’ufficio del pubblico ministero, all’esame del testimone di accusa, non subendo alcuna
compressione delle proprie prerogative defensionali rilevante ai sensi dell’art.178, comma 1 lett.c) cod. proc. pen.
Con motivazione prive di contraddizioni è stata poi riconosciuta la correttezza dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputata e della circostanza aggravante della destrezza, a fronte del riconoscimento fotografico dell’imputata da parte della persona offesa successivamente confermato nella ricognizione assunta in incidente probatorio, a nulla rilevando le asserite aporie nella individuazione degli altri soggetti impiegati come termini di confronto, contestazione che andava sviluppata nei termini di cui all’art.182 cod. proc. pen., immediatamente prima del compimento dell’atto istruttorio, laddove il potere di sindacato del giudice di legittimità sui provvedimenti di ammissione o di rinnovazione delle prove è limitato al rispetto dei canoni di correttezza logico giuridica del provvedimento ammissivo, ovvero alla logicità della motivazione della sentenza che valuta il risultato della prova acquisita che, nella specie non presenta profili di irragionevolezza e di illogicità (sez.4, n.37624 del 19/09/2007, COGNOME, Rv.237689; sez.3, n.7680 del 13/01/2017, COGNOME, Rv.269373; n.34626 del 15/07/2022, COGNOME, Rv.283522). Pertanto del tutto inammissibili devono ritenersi le censure svolte dalla difesa della ricorrente sulla idoneità esplicativa della testimonianza assunta e sulle modalità, peraltro ampiamente partecipate, con cui il giudice delle indagini ha proceduto all’atto istruttorio irripetibile (ricognizion personale), atteso che la rilevanza dell’atto istruttorio o tecnico non può che essere misurata all’esito del compimento o dell’assunzione dello stesso e, una volta emessa la decisione, sulla base degli argomenti utilizzati e alla valutazione dei mezzi istruttori risultanti dalla motivazione della sentenza impugnata..
2.1. La circostanza aggravante della destrezza è stata poi correttamente ritenuta attingendo ai profili di rapidità, insidiosità e abilità che hanno caratterizzato l’azione furtiva, in termini, peraltro, del tutto aderenti alla giurisprudenza di legittimità successiva all’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite sulla definizione dell’ambito di operatività della nozione di “destrezza” (Sez.Un., n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088-01; Sez. 4, n.139 del 18/12/2019, Marciano, Rv. 277952 – 01).
Manifestamente infondata è infine la censura concernente il trattamento sanzionatorio in quanto la pena non è stata determinata in modo illegale, in quanto compresa nei termini edittali previsti dal legislatore per la ipotesi di furto non aggravato e sulla base di parametri improntati al minimo edittale e, d’altro canto, nessuna violazione del divieto di reformatio in pejus si è realizzatct, nella specie in quanto, a fronte di nuova configurazione del rapporto tra circostanze, la determinazione della pena da applicare si è fondata sui criteri edittali di cui
all’art.624 cod. pen., e non già sulla base degli artt..624 e 625 cod. pen., tanto che la pena edittale è stata ridotta in termini estremamente sensibili, non essendo al contrario richiesto il rispetto di una simmetria sanzionatoria tra ipotesi aggravata e ipotesi ordinaria nel caso di riforma in appello a seguito del più favorevole giudizio di bilanciamento tra circostanze, a fronte della elisione di circostanze ad effetto speciale che determinano una pena base superiore a un terzo rispetto alla ipotesi non aggravata (Sez.2, n.25739 del 9/05/2017,Pedraza, Rv. 270667).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma il 7 novembre 2025