Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16406 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a Pietrasanta DATA_NASCITA; NOME COGNOME nata a Bolzano DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 22 marzo 2023 della Corte d’appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Trento, confermando la condanna pronunciata in primo grado con rito abbreviato, ha ritenuto NOME COGNOME e NOME responsabili dei reati loro ascritti in rubrica, relativi a plurimi episodi di furto aggravato (artt. 624 625 n. 4 cod. pen., capi A, C, D, E ed F) e indebito utilizzo di carta di credito (art. 493-ter cod. pen., capo B).
Propongono ricorso per cassazione entrambe le imputate.
2.1. Il ricorso proposto nell’interesse della COGNOME si articola in tre motivi d’impugnazione.
Il primo lamenta violazione dell’art. 624 cod. pen. (e connesso vizio di motivazione) e deduce che i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità della ricorrente, in relazione a tutti gli episodi di furto, sulla sole immagini ritra dal sistema di videosorveglianza; senza considerare, tuttavia, che:
-queste non permetterebbero di individuare chiaramente l’effigie dell’imputata (ma solo una figura femminile asseritamente a questa somigliante);
non documenterebbero la presenza della COGNOME (salvo che in una sola occasione) nelle vicinanze delle diverse persone offese, né tantomeno alcuna condotta di sottrazione o impossessamento;
per il capo E) mancherebbero addirittura le immagini, non essendo stato installato il sistema di videosorveglianza;
una delle persone offese avrebbe riconosciuto solo la coimputata e non la COGNOME (pur presente nell’album fotografico).
2.2. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 493-ter cod. pen. (e connesso vizio di motivazione) ed è formulato in termini analoghi al motivo precedente: il giudizio di responsabilità (in relazione al capo B) sarebbe stato fondato sulle sole immagini acquisite dalla sistema di videosorveglianza dello sportello ATM ove è stata utilizzata la carta, in sé inidonee in quanto il volto raffigurato è parzialmente coperto dal cappuccio della giacca e gli indumenti indossati dalla persona nelle immagini sono così comuni da non poter rappresentare un dato identificativo.
2.3. Il terzo deduce l’insussistenza dell’aggravante della destrezza (contestata per tutti gli episodi di furto) in quanto l’imputata si sarebbe limitata ad approfittare di una temporanea distrazione della persona offesa, senza porre in essere alcun raggiro, tale da sorprendere o eludere la sorveglianza della persona offesa.
Il ricorso proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE si compone di due motivi d’impugnazione.
3.1. Il primo deduce violazione dell’art. 110 cod. pen. e il connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe, in ipotesi, travisato le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza, perché:
quanto al capo A) (il furto ai danni di NOME COGNOME), dall’approfondita descrizione delle immagini contenuta nella comunicazione di notizia di reato e dalla visione delle stesse non emergerebbe in alcun modo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che nei minuti antecedenti la consumazione del
reato, la COGNOME, autrice materiale del reato, fosse accompagnata da altro soggetto identificabile nella NOME;
quanto al capo B) (l’indebito utilizzo della carta di credito sottratta alla COGNOME), non essendoci significativi riscontri della partecipazione al furto, la mera presenza della NOME, nei pressi dallo sportello bancomat, peraltro in posizione leggermente distanziata dalla COGNOME e non rivolta ad osservare il prelevamento, non potrebbe ritenersi elemento idoneo dal quale dedurre l’ipotizzato concorso;
quanto al capo D) (il furto ai danni di NOME COGNOME), le immagini non documenterebbero il momento della consumazione del furto.
3.2. Il secondo motivo attiene alla sussistenza dell’aggravante (art. 625 n. 4 cod. pen.) ed è formulato in termini sostanzialmente sovrapponibili al parallelo motivo del ricorso proposto nell’interesse della COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse della COGNOME e il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE sono inammissibili.
La Corte territoriale ha dato atto che:
con riferimento ai fatti di cui ai capi A) e B) della rubrica (furto del portafogli in danno di COGNOME NOME e successivo indebito utilizzo della tessera bancomat riposta al interno del portafoglio sottratto), le immagini riprese dalla videocamera di sorveglianza installata all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Arco e presso lo sportello ATM dell’istituto di credito, sono state analizzate dalla polizia scientifica, attraverso la metodica del confronto somatico-fisionomico, con una foto segnaletica della COGNOME presente presso gli archivi di polizia, ed il riscontro è stato effettuato in termini di certezza e non di semplice possibile compatibilità e a tale dato, già di per sé di valenza inferenziale univoca, va a sommarsi l’ulteriore elemento dato dalla corrispondenza tra il vestiario indossato dalla persona ripresa dalla videocamera e quello rinvenuto in sede di perquisizione presso l’abitazione della COGNOME;
sempre con riferimento ai medesimi capi e in relazione al contributo offerto dalla RAGIONE_SOCIALE, le videocamere hanno ripreso le due donne nell’atto di seguire la COGNOME all’interno del RAGIONE_SOCIALE e che, mentre la COGNOME si è avvicinata per due volte al carrello su cui era posizionata la borsa (prelevando il portafoglio nella seconda occasione), la NOME, collocata immediatamente vicino, sorvegliava l’azione della complice, impedendo che l’azione delittuosa fosse rilevata da altre persone presenti. E il contributo causale fornito alla commissione del furto costituisce elemento fattuale indicativo al riguardo che rende significativa anche
la parallela presenza (ripresa dalla videocamera) della ricorrente presso lo sportello ATM;
con riferimento all’addebito di cui al capo C) (furto ai danni di COGNOME NOME), la narrazione resa dalla derubata, che ha riferito di essere stata avvicinata all’interno del RAGIONE_SOCIALE da una giovane donna che le ha chiesto informazioni sui prodotti in vendita, hanno condotto gli operanti di polizia giudiziaria a visionare i filmati delle videocamere presenti all’interno dell’esercizio e ad accertare come due giovani donne si siano avvicinate alla persona offesa e, mentre una delle due la distraeva, l’altra provvedeva a sottrarle il portafoglio dalla borsa. Anche in questo caso gli accertamenti successivi hanno condotto ad identificare nelle due appellanti le autrici del fatto assumendo valenza dirimente quanto oggettivamente ripreso dalle videocamere;
con riferimento al capo D) (furto ai danni di COGNOME NOME), il primo giudice ha dato atto della descrizione del fatto come riferita dalla persona offesa e dei successivi accertamenti condotti attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza; l’individuazione delle due appellanti è stata condotta attraverso la citata metodica della comparazione tra le immagini estrapolate e le foto segnaletiche, anche in questo caso dovendosi evidenziare come l’apporto causale fornito dalla COGNOME sia consistito nell’approcciare la vittima con un pretesto in modo da distrarne l’attenzione mentre la complice NOME provvedeva a sottrarre il portafoglio dalla borsa;
-con riferimento al capo E) (furto ai danni di COGNOME NOME), il portafoglio sottratto è stato rinvenuto presso l’abitazione della COGNOME nel corso della perquisizione domiciliare ed è stato riconosciuto dalla derubata. Quanto alla natura del contributo causale prestato dalla RAGIONE_SOCIALE, la stessa COGNOME ha riconosciuto tra otto foto segnaletiche a lei sottoposte dalla polizia giudiziaria quella raffigurante la NOME come colei che l’ha distratta con la richiesta di informazioni sui prodotti posti in vendita, secondo la modalità operativa utilizzata anche in altre occasioni;
in relazione al capo F) (furto ai danni di Comai lerta), nonostante che la persona offesa non sia stata in grado di riferire circostanze dirette in ordine al furto patito, di cui ha avuto contezza solo nel momento in cui è giunta alla cassa del RAGIONE_SOCIALE, la dinamica è stata interamente ripresa dalle videocamere, che mostrano le due donne operare secondo la modalità sperimentata, l’una (la stessa COGNOME) distraendo la persona offesa attraverso un’interlocuzione con la stessa e l’altra (la COGNOME) approfittando della contestuale distrazione della vittima e materialmente asportando il portafoglio.
Ebbene, a fronte di tale analitica motivazione, le ricorrenti da un canto si limitano a riproporre le medesime censure già prospettate nell’atto di appello (alle
quali la Corte territoriale, per come si è visto, ha dato adeguate e argomentate risposte), dall’altro, pur formulando i relativi motivi di ricorso (anche) sotto i profilo della violazione di legge, si limitano a prospettare una differente interpretazione delle risultanze probatorie, peraltro attraverso una valutazione parcellizzata dei singoli elementi probatori, senza considerare che il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione, restando preclusa ogni rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle vicende (ex multis, Sez. 3, n. 46526 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 265402; Sez. 3, n. 26505 del 20/5/2015, COGNOME ed altri, Rv. 264396), non attiene alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, COGNOME e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, COGNOME, Rv. 251760).
Lo stesso vizio di contraddittorietà della motivazione (introdotto con la riforma del 2006) non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento, restando pur sempre escluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e differenti parametri di valutazione (Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. n. 235507; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/ 2007, Rv. 235716).
Ebbene, le ricorrenti deducono il travisamento della prova documentale rappresentata dalle immagini e dalla descrizione che di esse ne fa la polizia giudiziaria nella comunicazione di notizi di reato (utilizzabile in ragione del rito prescelto), ma non tengono conto di quanto chiaramente rappresentato dalla Corte territoriale che ha dato atto, per come si è detto, che le immagini sono state esaminate, confrontate tra loro e comparate con quelle del fotosegnalamento presente presso il gabinetto di polizia scientifica. Cosicché le censure sollevate lungi dal prospettare una distorsione di dato certo, obbiettivo ed incontrovertibile, si risolvono in una rivalutazione delle risultanze acquisite. Ed in quanto tali sono inammissibili.
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Le residue censure afferenti alla sussistenza dell’aggravante contestata (art. 625 n. 4 cod. pen.) sono, invece, infondate.
Effettivamente, ai fini della sussistenza dell’aggravante, non è sufficiente che l’agente si sia limitato ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Ma le imputate non si sono limitate ad approfittare di una situazione, a loro esterna, di minore sorveglianza del bene poi sottratto; sono riuscite a sottrarre la refurtiva solo grazie ad una particolare abilità e agilità di esecuzione e grazie alla realizzazione di un modus operandi preconcordato (analiticamente descritto dalla Corte territoriale) posto in essere proprio al fine di distrarre le vittime.
E ciò anche con riferimento al furto di cui al capo A) (ai danni della COGNOME). Per come si è detto, le videocamere hanno ripreso le due donne nell’atto di seguire la COGNOME all’interno del RAGIONE_SOCIALE e, mentre la COGNOME si è avvicinata per due volte al carrello su cui era posizionata la borsa (prelevando il portafoglio nella seconda occasione), la NOME, collocata immediatamente vicino, sorvegliava l’azione della complice, impedendo che condotta delittuosa fosse rilevata da altre persone presenti. Tanto permette di ritenere sussistente l’aggravante anche in tale ipotesi, atteso che proprio la presenza della COGNOME ha permesso alla coimputata di porre in essere l’azione delittuosa.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 gennaio 2024.