Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10251 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10251 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NURRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Contu NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Caglia confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Cagliari, in relazione al reat cui agli artt. 624 c.p. e 625 comma 1 n.4 c.p., che l’aveva condanNOME alla di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle s processuali.
Il ricorso consta di un unico motivo, con cui l’esponente denuncia violazi di legge e motivazione apparente, in relazione alla contestata aggravante di all’art. 625 comma 1 n.4 c.p. (c.d. furto con destrezza). La difesa lamenta c argomentazioni della Corte territoriale non chiariscano quale sia, nello specifi tratto specializzante che dovrebbe connotare la modalità esecutiva del fa commesso con destrezza.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto propone motivi riprodutti di profili di censura con cui la Corte territoriale si è specificamente confro che ha adeguatamente disatteso.
Orbene, la Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine a contestata aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n.4 c.p., riprende opportunamente, un indirizzo consolidato in seno alla Corte di legittimità, seco cui la modalità esecutiva del c.d. furto con destrezza si configura «(…) in presenza di qualsiasi azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, volta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetti detentore a difesa della stessa.» (Cass. pen., Sez. 4^, 5 ottobre 2021, n.38612).
Alla luce delle modalità poste in essere dall’imputato per condurre la refur al di fuori del centro commerciale, deve ritenersi configurabile, come chiarisc Corte territoriale (cfr. pag. 9), un’azione connotata da astuzia e scaltrezza, di eludere gli accorgimenti predisposti (cfr. pag. 2).
Pertanto, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, l’azione crimin soddisfa quelle condizioni richiamate dalle SS.UU., in relazione al necessario quid pluris della condotta penalmente rilevante, finalizzato ad eludere l’attenzione dominus: nello specifico, l’autore del fatto aveva scelto, accuratamente, un va riservato ove non si sarebbe attivato l’allarme antitaccheggio.
Appare, per tali ragioni, proficuo ricordare che, in tema di furto con destr «(.·.) la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’autore approfitti di condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel
concetto di destrezza qualsiasi modalità di azione furtiva, idonea a non destare la detta attenzione» (Sez. 5, Ordinanza n. 12974 del 17/02/2005, Rv. 231123: nella specie, la Corte aveva ritenuto sussistere l’aggravante nella condotta dell’imp che aveva inserito tutta la merce sottratta in un borsone fatto passar dall’ingresso riservato ai portatori di handicap, essendo un varco non protett sistema di sorveglianza antitaccheggio).
Alla luce di tali rilievi, occorre rammentare che, come affermato da giurisprudenza della Corte di legittimità, è inammissibile, a norma dell’art. terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui v riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appel sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori lo giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 22123 del 08/02/2013, COGNOME e altri, Rv. 2553
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorre al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 15/02/2023
Il Consigliere tensore
La F1esidente