Furto con destrezza: quando la semplice approfittare non basta
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 30119/2024) offre un’importante lezione sulla differenza tra un furto semplice e un furto con destrezza. Questo caso dimostra come una corretta qualificazione giuridica del fatto possa cambiare radicalmente l’esito di un processo penale, portando addirittura all’improcedibilità dell’azione. Comprendere i confini di questa aggravante è fondamentale per capire le dinamiche del diritto penale.
I Fatti del Caso
Un individuo era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Treviso che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Venezia per il reato di furto aggravato dalla destrezza. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’aggravante della destrezza non fosse applicabile al caso di specie. La tesi difensiva si basava sul fatto che l’azione delittuosa non era stata caratterizzata da quella particolare abilità richiesta dalla legge, ma si era limitata a sfruttare una situazione di disattenzione della vittima.
La Decisione della Corte di Cassazione e il furto con destrezza
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio di diritto già consolidato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 34090 del 2017), secondo cui l’aggravante del furto con destrezza non può essere confusa con la mera approfittare di una circostanza favorevole.
Perché si configuri la destrezza, è necessario che l’agente ponga in essere una condotta dotata di particolare abilità, astuzia o avvedutezza. Questa condotta deve essere tale da sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza del detentore sul bene. Non è sufficiente, quindi, che il ladro si limiti a cogliere un’occasione di disattenzione o di momentaneo allontanamento della vittima, se tale occasione non è stata da lui provocata.
La Conseguenza: Improcedibilità per Mancanza di Querela
L’esclusione dell’aggravante della destrezza ha avuto una conseguenza processuale decisiva. Il reato, riqualificato come furto semplice (art. 624 c.p.), non è più procedibile d’ufficio ma richiede la querela della persona offesa. Nel caso in esame, questa condizione di procedibilità mancava. Di conseguenza, l’azione penale non poteva essere proseguita.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base della necessità di interpretare in modo rigoroso la nozione di ‘destrezza’. Accettare un’interpretazione estensiva significherebbe snaturare la funzione dell’aggravante, che è quella di punire più severamente chi dimostra una maggiore capacità a delinquere attraverso abilità non comuni. Sfruttare la disattenzione altrui è un elemento comune a moltissimi furti e non denota di per sé quella scaltrezza che il legislatore ha inteso sanzionare con l’art. 625, n. 4, c.p. La mancanza della querela ha quindi imposto alla Corte di dichiarare l’improcedibilità, annullando la sentenza senza rinvio ad altra corte, poiché il processo non poteva più avere un seguito.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: le aggravanti non possono essere applicate in modo automatico. Il furto con destrezza richiede una prova rigorosa di un quid pluris rispetto al furto semplice, ovvero una condotta abile e astuta che superi la normale vigilanza della vittima. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che non ogni furto commesso con rapidità o approfittando di una distrazione può essere qualificato come aggravato. Inoltre, evidenzia l’importanza cruciale delle condizioni di procedibilità, come la querela, la cui assenza può paralizzare l’azione penale, anche a fronte di un fatto di reato accertato.
Quando si configura l’aggravante del furto con destrezza?
L’aggravante del furto con destrezza si configura quando l’autore del reato pone in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza della vittima sul bene. Non è sufficiente approfittare di situazioni di disattenzione non provocate.
Cosa comporta l’esclusione dell’aggravante della destrezza in un reato di furto?
L’esclusione di tale aggravante riqualifica il reato in furto semplice. Di conseguenza, la procedibilità del reato non è più d’ufficio ma è subordinata alla presentazione di una querela da parte della persona offesa.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio?
La Corte ha annullato la sentenza senza rinvio perché, una volta esclusa l’aggravante e riqualificato il fatto come furto semplice, ha rilevato la mancanza della querela, una condizione di procedibilità essenziale. Senza di essa, l’azione penale non può essere proseguita, rendendo inutile un nuovo giudizio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30119 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ODERZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Treviso per il reato di furto con destrezza (artt. 624 e 62 n. 4 cod. pen.). In data 02/04/2024, il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire memoria difensiva con cui insiste per l’insussistenza della ritenuta aggravante e rileva l’improcedibilit dell’azione penale per mancanza di querela.
Considerato che il primo motivo prospettato dal ricorrente (con cui si invoca l’esclusione dell’aggravante contestata) è fondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale “In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, n provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo” (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088);
Considerato che l’esclusione dell’aggravante comporta la procedibilità a querela del reato così diversamente qualificato e che, nel caso di specie, detta condizione di procedibilità risulta mancante;
Rilevato pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 17 aprile 2024
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