Furto con destrezza: quando un gesto rapido costituisce aggravante
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sulla configurabilità del furto con destrezza, fornendo chiarimenti essenziali sui requisiti di questa specifica circostanza aggravante. La decisione sottolinea come la particolare abilità del ladro non debba necessariamente manifestarsi con un contatto fisico con la vittima, essendo sufficiente un’azione rapida e improvvisa che sorprenda la sua vigilanza. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici.
I fatti del caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi. In primo luogo, contestava l’erronea applicazione della legge riguardo all’aggravante della destrezza, sostenendo che la sua condotta non rientrasse in tale fattispecie. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. Infine, si doleva del diniego di un trattamento sanzionatorio più mite.
La decisione della Corte di Cassazione sul furto con destrezza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo tutte le censure mosse dalla difesa. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire e consolidare l’orientamento giurisprudenziale in materia di furto con destrezza, offrendo una lettura chiara e applicabile a molteplici situazioni concrete.
L’analisi dei motivi del ricorso
La Corte ha esaminato punto per punto i motivi di doglianza dell’imputato.
L’aggravante della destrezza e il “gesto fulmineo”
Sul primo e più rilevante motivo, la Cassazione ha qualificato le argomentazioni del ricorrente come manifestamente infondate. È stato chiarito che la circostanza aggravante della destrezza sussiste non solo quando la condotta abile e repentina investe la persona del derubato, ma anche quando riguarda direttamente il bene sottratto. Il punto cruciale è che il bene si trovi alla portata della vittima e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non vi è un contatto fisico diretto. In questo contesto, la Corte ha specificato che anche un “gesto fulmineo” può integrare la nozione di destrezza, poiché rappresenta una modalità operativa idonea a eludere la sorveglianza del proprietario.
Il danno di particolare tenuità e il trattamento sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento del danno di lieve entità, è stato ritenuto infondato. I giudici hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse correttamente escluso tale attenuante, non trattandosi di un danno dal valore irrisorio. Infine, il terzo motivo, con cui si chiedeva una pena più mite, è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha infatti ricordato che la valutazione e la quantificazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, a patto che siano supportate da una motivazione sufficiente e non illogica, come avvenuto nel caso di specie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una consolidata giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno inteso riaffermare che la “destrezza” non è un concetto astratto, ma si concretizza in qualsiasi comportamento dell’agente caratterizzato da particolare agilità, sveltezza e prontezza, capace di sorprendere o neutralizzare la vigilanza della persona offesa. Il “gesto fulmineo” è proprio una di queste manifestazioni: la sua rapidità impedisce alla vittima di reagire tempestivamente, realizzando così il presupposto dell’aggravante. La decisione di inammissibilità per gli altri motivi deriva dal rispetto dei limiti del giudizio di Cassazione, che non può riesaminare il merito dei fatti (come la valutazione del danno) né la congruità della pena, se adeguatamente motivata.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza in esame conferma un principio di diritto di notevole importanza pratica: per la configurazione del furto con destrezza, non è richiesto un contatto fisico con la vittima, ma è sufficiente che l’azione predatoria avvenga con una rapidità e un’abilità tali da superare la sfera di vigilanza del proprietario sul bene. Questa interpretazione estensiva garantisce una maggiore tutela alle vittime di furti commessi con modalità rapide e astute, sempre più diffuse nella quotidianità. La decisione sancisce inoltre, ancora una volta, la netta separazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità, ribadendo i confini del sindacato della Corte di Cassazione.
Quando si configura l’aggravante del furto con destrezza?
L’aggravante del furto con destrezza si configura sia quando la condotta abile investe direttamente la persona derubata, sia quando riguarda un bene che, pur non essendo a stretto contatto fisico, si trova alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza.
Un’azione molto rapida, come un ‘gesto fulmineo’, è considerata destrezza?
Sì, la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche un ‘gesto fulmineo’ ad opera dell’autore del furto possa rientrare nella nozione di destrezza, in quanto idoneo a superare la vigilanza della vittima sul bene.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa nei gradi precedenti?
No, la determinazione del trattamento sanzionatorio non può essere contestata in sede di legittimità (davanti alla Cassazione) se è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica da parte dei giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43186 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43186 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 23 giugno 2017 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivaleti all’aggravante e alla recidiva, l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge e l’illogicità della motivazione per travisamento della prova, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta «destra» investa la persona del derubato, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico, come nel caso di specie (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279361), e ancora, si è ritenuto che il «gesto fulmineo» ad opera dell’autore del furto possa rientrare nella nozione di destrezza utile a configurare la circostanza in discorso (Sez. 5, n. 8433 del 26/02/2019, COGNOME, non massimata);
che il secondo motivo di ricorso dell’imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, è anch’esso manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità non trattandosi di un danno dal valore irrisorio, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale;
che il terzo motivo di ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di un trattamento sanzionatorio più mite, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si
reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.