Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata in data 25 -imun GLYPH 2023, che ha parzialmente riformato la condanna inflittale per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 4 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., escludend l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Milano il 9 dicembre 2022);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 625, comma 1, n. 4 c pen., è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputata no si fosse limitata ad approfittare della distrazione della persona offesa, ma che avesse agito co l’ausilio delle due complici che si erano strette a lei, in modo da schermarla all’ dell’impossessamento, tanto che ella, con particolare abilità, era riuscita a sfilare la borsa Pr dalla borsa di tela dove era stata riposta dalla persona offesa (vedasi pag. 2 della sentenz impugnata); tanto essendo in linea con il diritto vivente secondo cui «In tema di furto, circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088);
che il secondo motivo, che censura il diniego del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è generico, attesa la mancata allegazione di specifiche e decisive evidenze fattuali atte a screditare la valutazione di prognosi positiva di ricaduta nel reato parte dell’imputata effettuata dal giudice di appello, la quale si appalesa, peraltro, ineccep in diritto, perché calibrata sui criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in mat ultimo, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092; Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685), essendo state richiamate le due recentissime condanne per furto aggravato subite dalla ricorrente (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata);
che il ricorso è, in ogni caso, inammissibile, perché non corredato da procura speciale ed elezione di domicilio, richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Preside
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore