Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35507 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35507 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d’appello di Lecce
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data 02.04.2025, la Corte d’Appello di Lecce ha parzia riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del 14.05.2024, che condannava COGNOME Vale i delitti di cui all’art. 385, 624, 625 co. 1 n. 7 e co. 2 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi de comma 1, lett. b) cod.proc.pen., lamentando la mancata esclusione dell’aggravante ex art cod.pen.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo in questione, così come proposto, non è consentito dalla legge in sede di perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corre giuridici dal giudice di merito.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittim del gravame del merito, hanno dato infatti conto della costante giurisprudenza di legitt tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile (AdAQ7 1xsIrssist3 l’aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica nell’ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultim nel cruscotto (Sez. 5 – n.2364 del 16/10/2024 Cc. (dep. 20/01/2025 ) Rv. 287411; Sez. 5, n.22194 del 06/12/2016 Ud. (dep. 2017), Rv. 270122; Sez. 5, n.2555 del 13/12/2016 Ud. (dep. 2017) Rv. 269051; Sez. 3, Sentenza n. 35872 del 08/05/2007 Ud. (dep. 01/10/2007), Rv. 237286).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di c determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versa somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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II – Presidente