Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16405 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall’AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse della parte civile NOME COGNOME, con le quali ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese come da nota depositata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 16 marzo 2023, confermava quella del Tribunale felsineo in composizione monocratica, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME, in ordine al delitto di furto di un assegno, in precedenza consegnato – al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto di un terreno – dall’imputato al mediatore quale deposito cauzionale.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello non avrebbe risposto al motivo di impugnazione con il quale veniva richiesta la riqualificazione della condotta di furto in quella di esercizio arbitrario delle propr ragioni, avendo COGNOME agito dopo aver subito una truffa contrattuale. Difatti, l’imputato avrebbe accettato di formulare la proposta di acquisto del terreno dopo che il mediatore COGNOME gli aveva mostrato i permessi per l’attività di apicoltura relativi all’appezzamento di terreno, permessi risultati poi non più attuali e quindi da rinnovare.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, in ordine alle circostanze attenuanti generiche, non riconosciute nonostante le ragioni dell’imputato connesse al precedente motivo.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, essendo i motivi manifestamente infondati, in particolare il primo, in quanto va esclusa in radice la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni c implica la violenza sulla cosa e, rispetto al furto, non prevede il dolo di profitto.
Il difensore della parte civile ha concluso come indicato in epigrafe.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’articol 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
Il primo motivo dopo aver proposto alcune censure versate in fatto, in quanto richiedenti una delibazione delle dichiarazioni rese in sede di testimonianza, non consentite in questa sede di legittimità, lamenta l’omessa valutazione del motivo di appello sul punto della proposta riqualificazione del reato.
A ben vedere, la Corte di merito chiarisce che l’assegno era stato consegnato come caparra in occasione della stipula del contratto preliminare, da ritenersi valido, in quanto la quota ‘in nero’ che lamentava l’imputato, non aveva rilevanza quanto alla formazione del consenso.
Inoltre, la Corte di appello affronta – a differenza di quanto dedotto – il tema della riqualificazione proposta dall’appellante, escludendo che si verta in una fattispecie di esercizio arbitrario, in quanto non sussisteva alcun diritto all restituzione della caparra per l’invalidità del contratto, che invece era valido a tutt gli effetti.
La Corte di appello rende una motivazione congrua e ogni altro profilo, afferente all’eventuale truffa patita, andava fatto valere altrove e, certamente, non poteva giustificare l’apprensione furtiva – approfittando della distrazione del COGNOME – dell’assegno che ormai era di un terzo, cosicché correttamente la Corte territoriale rileva come si sia trattato di una azione funzionale ad un accrescimento patrimoniale non dovuto, essendo la caparra detenuta dal mediatore a garanzia del venditore.
Il motivo è manifestamente infondato, quindi, come evidenziato dalla Procura AVV_NOTAIO, in quanto integra il delitto di furto e non quello di esercizio arbitrari delle proprie ragioni l’appropriazione della cosa mobile altrui se finalizzata non solo alla tutela del possesso ma a trarre profitto (Sez. 5, n. 55026 del 26/09/2016, COGNOME, Rv. 268907 – 01; mass. conf.: N. 4975 del 2007 Rv. 236316 – 01, N. 32383 del 2015 Rv. 264349 – 01).
3. Il secondo motivo è anche manifestamente infondato.
La Corte di appello nega le circostanze attenuanti generiche, considerando equa la pena e ostativi alla attenuazione i precedenti penali a carico del COGNOME e l’assenza di elementi positivi a suo favore.
Si tratta di una motivazione adeguata, in quanto, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano suil’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento …’ non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l’obbligo,
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quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, COGNOME e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 – dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti at a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, COGNOME e altri, Rv. 249163). La Corte di appello ha individuato elementi ostativi e ne ha dato atto, senza che il ricorrente si confronti con gli stessi, cosicché il motivo oltre che manifestamente infondato è anche aspecifico.
Inoltre il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che vanno liquidate in complessivi euro 2600,00, oltre accessori di legge.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 16/01/2024
Il Conigliere estensore
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