Furto al Supermercato: L’Inammissibilità del Ricorso Generico in Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità dei ricorsi e la distinzione tra reato tentato e consumato nel contesto di un furto al supermercato. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di argomenti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, per il reato di furto aggravato in concorso. L’imputato era stato ritenuto responsabile di essersi impossessato, insieme a un’altra persona, di diversi oggetti all’interno di un supermercato, occultandoli nei propri giubbotti. Una volta superate le casse senza pagare, erano scattati gli allarmi. La condanna prevedeva una pena di dieci mesi di reclusione e una multa. Contro la sentenza d’appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, il motivo di impugnazione si limitava a essere una sterile riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti corretti dal giudice di merito. Il ricorso, pertanto, mancava di quella specificità critica richiesta per poter essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni: Perché il ricorso per furto al supermercato è stato respinto?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato la genericità del ricorso. Le doglianze difensive non si confrontavano in modo puntuale con la logica ricostruttiva operata dalla Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già decise. Questo approccio rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito sulla consumazione del reato. La difesa implicitamente suggeriva che la presenza di sistemi di videosorveglianza e di antitaccheggio dovesse qualificare il fatto come mero tentativo. Tuttavia, la Cassazione ha condiviso la tesi secondo cui tali sistemi, essendo di natura generica, saltuaria ed eventuale, non garantivano un’interruzione immediata dell’azione criminosa. Di conseguenza, l’impossessamento della merce, con il superamento delle casse, aveva pienamente integrato il reato di furto al supermercato nella sua forma consumata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. I motivi di ricorso devono essere specifici e criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere difese già respinte.
Dal punto di vista pratico, la decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Ciò serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un ricorso prima di presentarlo, per evitare conseguenze economiche negative oltre alla conferma della responsabilità penale.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato respinto?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza contenere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza d’appello.
Il furto in un supermercato con sistemi di sorveglianza è considerato solo un tentativo?
No, secondo questa decisione il reato è stato considerato consumato. La Corte ha ritenuto che i servizi di videosorveglianza e antitaccheggio non garantissero l’interruzione immediata dell’azione, essendo di natura generica, saltuaria ed eventuale. L’impossessamento si è perfezionato con il superamento delle casse.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Oltre alla definitività della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45520 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45520 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il 09/07/1992
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino del 20 aprile 2022, con la quale FATICATO NOME era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro centocinquanta di multa, perché in concorso con altra persona, era stato ritenuto responsabile del – reato di cui all’art. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen., per essersi impossessato, all’interno di un supermercato, di diversi oggetti per un valore di euro 100,95.
2 NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo di ricorso risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.
La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell’imputato e del concorrente (in primis assumono rilievo le dichiarazioni rese dal direttore del supermercato) dalle quali era emerso che i beni sottratti dagli scaffali erano stati occultati nell’interno dei giubbotti e che ciò aveva fatto scattare gli allarmi, una volta passati dalle casse senza pagare. Inoltre» Giudici di merito hanno ritenuto che il reato fosse consumato, perché il servizio di video sorveglianza e di antitaccheggio non garantiva l’interruzione immediata dell’azione e si risolveva in misura generica, saltuario ed eventuale.
Le doglianze difensive, formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, non si spingono a criticare la complessiva logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024.