Furto aggravato violenza sulla cosa: l’allaccio abusivo è sempre aggravato
L’allaccio abusivo alla rete elettrica è una pratica illegale che solleva importanti questioni giuridiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia: tale condotta integra sempre un furto aggravato violenza sulla cosa. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale volto a punire più severamente chi, per sottrarre energia, manomette gli impianti. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
I fatti alla base della decisione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto di energia elettrica, in concorso con altri. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, si basava sull’accertamento di un allaccio abusivo. Nello specifico, l’imputato aveva collegato due conduttori direttamente alla morsettiera di un quadro centralizzato per alimentare il proprio appartamento. Questa operazione aveva causato il distacco di alcuni fili della rete e il loro parziale danneggiamento.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. A suo dire, non vi era stata una vera e propria violenza, ma una semplice manomissione.
La decisione della Corte di Cassazione sul furto aggravato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il motivo del ricorso non era ammissibile in sede di legittimità, in quanto tendeva a una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Cassazione. Quest’ultima, infatti, può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio.
La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente riconosciuto l’aggravante della violenza sulle cose.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio giuridico consolidato. L’aggravante della violenza sulle cose (prevista dall’art. 625, n. 2 del codice penale) si configura ogni volta che il soggetto, per commettere il furto, impiega energia fisica su un bene altrui, provocandone la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione o anche solo un mutamento nella destinazione d’uso.
Nel caso specifico del furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo, questa violenza è intrinseca all’azione stessa. La Corte spiega che per realizzare il collegamento illegale è necessario manomettere l’impianto elettrico, un’azione che inevitabilmente lo danneggia o ne altera la funzionalità e la destinazione originaria. Nel caso esaminato, il collegamento diretto alla morsettiera e il conseguente distacco e danneggiamento dei fili della rete pubblica rappresentano una chiara manifestazione di tale violenza. L’energia fisica utilizzata per modificare lo stato dell’impianto al fine di sottrarre elettricità è esattamente ciò che la norma intende sanzionare più gravemente.
Le conclusioni
La decisione riafferma con forza che qualsiasi forma di manomissione di un impianto per sottrarre energia elettrica costituisce furto aggravato violenza sulla cosa. Non è necessario un danneggiamento vistoso o una distruzione; è sufficiente una modifica funzionale o strutturale del bene, come un allaccio diretto che bypassa il contatore. Questa interpretazione estensiva della nozione di “violenza” ha importanti conseguenze pratiche: comporta un inasprimento della pena per il colpevole e sottolinea la gravità di una condotta che non solo causa un danno economico al fornitore, ma compromette anche la sicurezza e l’integrità delle infrastrutture energetiche. Di conseguenza, chi compie un allaccio abusivo deve essere consapevole di non commettere un semplice furto, ma un reato con una cornice sanzionatoria più severa.
Quando un allaccio abusivo di elettricità costituisce furto aggravato da violenza sulle cose?
Secondo la Corte, l’allaccio abusivo costituisce sempre furto aggravato da violenza sulle cose, poiché l’atto di collegarsi illegalmente alla rete implica necessariamente l’uso di energia fisica che provoca un danneggiamento, una trasformazione o un mutamento nella destinazione dell’impianto elettrico altrui.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non è consentita in sede di giudizio di legittimità. La Cassazione si limita a verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35357 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35357 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 29 settembre 2023 che aveva ritenuto responsabile COGNOME NOME del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e per l’effetto lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per travisamento della prova in merito alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulla cosa.
Il motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie che è estranea al sindacato di legittimità ed è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte di appello, con motivazione conforme ai principi ripetutamente espressi da questa Corte di legittimità, riconosce l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 cod pen. sull base del fatto che l’utilizzo illegittimo della corrente elettrica mediante allacci abusivo all’impianto si realizza necessariamente mediante la violenza sulle cose. Difatti, nel caso di specie, l’COGNOME, attraverso il collegamento di due conduttori alla morsettiera del quadro centralizzato al fine di alimentare l’appartamento da lui abitato, aveva provocato il distacco dei fili della rete e quindi il loro parziale danneggiamento (pag.4). E’ invero consolidato il principio secondo cui, in tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso d energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (Sez. 5, n. 24029 del 14/05/2010, Rv. 247302; Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, Rv. 25872; con specifico riferimento al furto di energia elettrica, GLYPH Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, GLYPH Rv. 240888 GLYPH – GLYPH 01.; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv. 261745 – 01).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 30 settembre 2025.