Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42052 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di furto in concorso pluriaggravato all’interno di esercizio commerciale.
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla ricorrenza della condizione di procedibilità della querela assumendo che la stessa era stata presentata da soggetto non abilitato dal titolare dell’esercizio. Deduce la mancata valutazione della richiesta della causa di non punibilità ex art.131 bis cod.pen. e assume la esclusione della circostanza aggravante di cui aWart.625 n. 7 cod.pen..in presenza di dispositivo di video sorveglianza.
Il ricorso è inammissibile dal momento che i motivi di ricorso non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’att impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
Invero, ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all’interno di supermercato, è stato affermato che la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l’esercizio del commercio al suo interno (sez.4, n.7193 del 20/12/2023, P., Rv.285824). Il RAGIONE_SOCIALE.C. in relazione al terzo motivo di impugnazione, con condivisibile motivazione, ha altresì sostenuto che in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (sez.5, n.1509 del 26/10/2020, Saja, Rv.280157).
La causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. risulta nella specie preclusa in ragione dei limiti edittali previsti per il delitto di furto pluriaggravato
sensi dell’art.131 bis comma 1 cod.pen. in relazione agli artt. 624 e 625 u.c. cod.pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.