Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49503 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49503 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CRESCENTINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette, altresì, le note d’udienza presentate dal difensore di COGNOME NOME, con le quali si è replicato alle argomentazioni del Procuratore generale e si è concluso per l’annullamento della sentenza.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME per due furti, in concorso anche con un terzo soggetto, COGNOME NOME, deceduto, posti in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ai danni di due RAGIONE_SOCIALE, aventi a oggetto generi alimentari iv esposti per un valore rispettivamente di euro 3.174,75 ed euro 463,20, riconosciute a entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti sull’aggravante e la recidi contestata ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen.
La Corte territoriale, in ragione del devolutum segnato dai rispettivi motivi del gravame, data per ammessa l’affermazione di penale responsabilità, non oggetto di specifiche censure, ha disatteso, intanto, per quanto qui d’interesse in relazione ai motivi di ricors censura del COGNOME concernente la dosimetria della pena, ritenendo precluso dalla legge l’invocato, più favorevole bilanciamento delle generiche con la recidiva prevista dall’art. comma 4, cod. pen., ostandovi il divieto di cui all’art. 69, ult. comma, cod. p confermando, ad ogni buon conto, la maggior pericolosità del soggetto, alla stregua dei plurimi precedenti per delitti contro il patrimonio, indicativi di un ininterrotto curriculum criminoso ultratrentennale.
Quanto al discostannento dal minimo, ne ha intanto evidenziato la misura contenuta, valorizzando a sostegno il valore della refurtiva e gli stessi precedenti del COGNOME, la n giovane età non avendogli impedito di reiterare condotte analoghe a quelle alle quali egli risultato dedito da moltissimi anni, l’aumento della continuazione essendo stato parimenti de tutto modesto, in rapporto ai parametri della gravità del reato e della intensità del dolo, avendo il giudice peraltro considerato lo sbarramento minimo di cui all’art. 81 ult. comm cod. pen., stante la contestazione di una recidiva qualificata.
Con riferimento, invece, alle doglianze veicolate con i motivi del gravame proposto nell’interesse della COGNOME, la Corte ha, intanto, ritenuto dimostrati gli elementi costituti dell’elemento circostanziale anche in relazione al capo b) della rubrica, alla luce di qua direttamente accertato dagli operanti intervenuti nell’area di sosta dell’autogrill di Nova data la stretta consequenzialità delle due condotte; ha ritenuto irrilevante la circostanza l’imputata avesse, nel corso dell’interrogatorio, ammesso solo la propria responsabilità, ai di escludere che al primo atto predatorio avessero partecipato le stesse persone che avevano commesso il secondo, considerato che la refurtiva oggetto del primo furto era ancora nella disponibilità dei tre soggetti che avevano agito in stretta consequenzialità. Quanto, poi, condizione di procedibilità, la Corte ha richiamato i principi della giurisprudenza di legit in materia, dando atto che le querele erano state presentate da soggetti che ricoprivano una posizione legittimante, quali detentori qualificati dei beni sottratti.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorsi con separato atto e proprio difensore.
2.1. La difesa dell’imputato COGNOME, in particolare, ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla dosimetria del pena, sia con riferimento all’individuazione di quella base che si è ritenuto potersi attesta minimo edittale; che avuto riguardo alla prevalenza delle generiche, con estensione massima all’esito del relativo giudizio di comparazione e alla riduzione dell’aumento pe continuazione.
2.2. La difesa della COGNOME, invece, ha formulato due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza presupposti per applicare l’aggravante del numero delle persone, dagli atti non emergendo alcun elemento a riprova dell’azione dei tre soggetti ritenuti in imputazione, aven verbalizzanti dato conto unicamente di avere in più occasioni avvistato i predetti, ma n anche di averli visti in azione in concorso tra di loro. In altri termini, secondo la l’affermazione della sussistenza dell’elemento fondamentale per contestare l’aggravante in questione, cioè la partecipazione attiva e rilevante di un numero di persone superiore a due sarebbe stata affidata a una mera, opinabile congettura.
Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla sussistenza della condizione di procedibilità (querela) non sotto il profilo della astratta legittimazi sottoscrittori degli atti (i direttori dei due RAGIONE_SOCIALE), come avrebbe erroneamente rite Corte territoriale, bensì sotto il diverso profilo della mancata manifestazione della volont parte di costoro, di agire nell’interesse e a nome delle società danneggiate.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
La difesa di COGNOME NOME ha depositato note scritte in replica al conclusioni del Procuratore generale, chiedendo l’annullamento della sentenza.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il motivo formulato nell’interesse del COGNOME è manifestamente infondato, giudizio che discende direttamente dal diritto vivente, rilevandosi che la generica contestazion reiterata in ricorso in ordine alla dosimetria della pena si traduce, intanto, prospettazione di assunti contrari alla legge (vedi art. 69, ult. comma, cod. pen., a mente quale il giudizio di comparazione non può esitare nella prevalenza delle generiche sull contestata recidiva qualificata). La norma così interpretata, peraltro, è già stata rit
coerente con i parametri di cui agli artt. 3, 25 e 27 Cost., nonostante le numerose riscritt da parte del giudice delle leggi, proprio perché tale deroga alla ordinaria disciplina bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurim ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (sez. 6, n. 1648 del 23/3/2017, COGNOME, Rv. 269522-01).
La discrezionalità del giudice in ordine alla concreta individuazione della pena, poi stata esercitata in maniera corretta, poiché dalla sentenza emerge il relativo percors giustificativo, agganciato ad elementi di sicura rilevanza, siccome rientranti nei parame legali di cui all’art. 133, cod. pen. Rispetto a tale incedere argomentativo, non const ricorso un’effettiva critica, ma unicamente la contestazione, in chiave dialettica, d rassegnate conclusioni (sul punto specifico, sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/02/2014, Rv. 259456; quanto al contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, quest’ultima sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
In ogni caso, si ricorda, quanto alla dosimetria della pena e al relativo one motivazionale del giudice, che è solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale a richiedere una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzi rieducativa, retributiva e preventiva della pena (sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, Torre, Rv. 276932; sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153); mentre, con riferimento specifico alla individuazione del medio edittale, si è già chiarito che esso va calcolato dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288).
3. Anche i motivi formulati nell’interesse dell’imputata COGNOME sono manifestamente infondati.
Quanto all’aggravante del numero delle persone, infatti, il ragionamento condotto dai giudici territoriali implica un accertamento in punto di fatto, rispetto al quale la difensiva incorre nelle stesse censure di inammissibilità che attingono il motivo formula nell’interesse del COGNOME. La giustificazione offerta in ordine al concorso dei tre soggetti entrambe le azioni predatorie, infatti, è stata agganciata a dati rimasti accertati nel proce e non a congetture o impressioni personali degli operanti, avendo i giudici territori valorizzato la stretta consequenzialità dei due furti, posti in essere ai danni di due di autogrill e il ritrovamento, nel possesso dei tre soggetti, della refurtiva inerente al episodio.
Infine, quanto alla doglianza che attacca la idoneità della querela a configurare necessaria condizione di procedibilità dei reati contestati, deve intanto ribadirs legittimazione del possessore e del detentore qualificato, alla luce dei principi correttame richiamati dai giudici territoriali (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, COGNOME, Rv. 255975-01; sez. 5, n. 3736 del 4/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275342-01, in cui si è affermato che, ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il responsab della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzi qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice), poiché costui é titolare di una posizione rispetto alla cosa che è compresa bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (sez. 4, n. 8094 del 29/1/2014, Pisani, Rv. 259289-01; sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, Pirícò, Rv. 272696-01). Peraltro, devesi rilevare che il profilo esposto nel ricorso (mancata manifestazione della volontà di agire per conto nell’interesse della società da parte dei dipendenti), non era stato veicolato con il gravame merito, avendo in quella sede la parte dedotto soltanto il difetto di procura speciale, un censura rispetto alla quale è sorto un obbligo motivazionale in capo al giudice dell’appello alla quale la Corte di merito ha dato congrua risposta, con la conseguenza che, sotto tale specifico profilo, il motivo non è neppure deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c proc. pen., esso introducendo una violazione di legge non dedotta in appello.
Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME