Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23766 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina del 17 gennaio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME in ordine al reato di cui al capo 4) perché l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela e ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo 2).
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione con cui assume:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen., in quanto il distributore automatico di bevande si trovava sotto una continua videosorveglianza, che consentiva di garantire condizioni di controllo costante della res.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema d videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157).
I principi giurisprudenziali sopra riportati, riguardanti fattispecie in tema di furt in supermercato, trovano identica applicazione anche nella fattispecie in esame di furto di denaro commesso presso un distributore automatico di caffè e bevande calde, collocato all’interno di un supermercato.
Con la censura in esame, il ricorrente insiste nel sostenere, in termini assertivi, che la costante sorveglianza consente di elidere l’affidamento necessariamente implicato dall’esposizione, senza confrontarsi con il rilievo, logicamente svolto dalla Corte territoriale, secondo Ila quale le telecamere non forniscono la possibilità di bloccare l’azione degli agenti mentre la condotta illecita è ancora in corso.
In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per confi g urabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 b pen., il g iudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e con g iunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che ten g a conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del g rado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2 Tushaj, Rv. 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti g li elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di q uelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647).
Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133 pen., essa rientra nei poteri discrezionali del g iudice di merito e, di conse g uenza, non può essere sindacata dalla Corte di le g itt mità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illo g icità della motivazione postavi a soste g no.
La decisione impu g nata ha fatto corretta applicazione di q uei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine lo g ico.
La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutaz g rado di offensività della condotta, i precedenti penali dell’imputato, ri g uardanti reati della stessa indole di q uello per cui si procede, facendo sì che la sua condotta possa considerarsi abituale. Si tratta di una circostanza indiscutibilmente si g nificativa, rientrante tra i parametri espressamente considerati dall’art. 133 cod. pen. Per la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto con g rua ed ade g uata anche a se g uito delle modifiche all’istituto dell’art. 131 bis cod. pen. app dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.l g s. 10 ottobre 2022, n. 150.
Per tali ra g ioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l conse g uente condanna del ricorrente al pa g amento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Romall 15 ma gg io 2024
DEPOSITATA
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