Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA PORTA NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara del 10 ottobre 2019, previa esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 2, cod. pen. (violenza sulle cose), ha confermato la condanna nei confronti di RAGIONE_SOCIALE alla pena complessiva, condizionalmente sospesa, di mesi sette di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 624 e 625, n. 7, cod. pen. (capi 1, 2 inerenti a varie attività da un distributore AGIP di impossessamento di ingenti quantitativi di carburante, esposti alla pubblica fede).
RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen., in quanto il distributor AGIP si trovava sotto una continua videosorveglianza attiva, che consentiva di garantire condizioni di controllo costante della res.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante residua di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen. nonostante l’esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 2, cod. pen. e all’omessa riduzione della pena irrogata dal Tribunale.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, come da tempo rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663).
In altri termini, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori
del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157).
I principi giurisprudenziali sopra riportati, riguardanti fattispecie in tema di fu in supermercato, trovano identica applicazione anche nella fattispecie in esame di furto di benzina commesso presso un distributore di carburante.
Con la censura in esame, il ricorrente insiste nel sostenere, in termini assertivi, che la costante sorveglianza consente di elidere l’affidamento necessariamente impplicato dall’esposizione, senza confrontarsi con il rilievo, logicamente svolto dalla Corte territoriale, secondo la quale le telecamere non forniscono la possibilità di bloccare l’azione degli agenti, mentre la condotta illecita è ancora in corso.
In relazione al secondo motivo di ricorso, va ricordato che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d’appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un’aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in Cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917).
Ciò posto, nella fattispecie in questione, la Corte distrettuale, con motivazione lineare e coerente, ha escluso la possibilità di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla residua aggravante, alla luce dell’assenza di elementi indicativi di ravvedimento, della disinvoltura e della competenza dimostrata dagli imputati nel riempire abusivamente i serbatoi delle rispettive automobili e di alcune capienti taniche.
Nella sentenza impugnata, peraltro, è stato adeguatamente chiarito che non poteva essere diminuita la pena irrogata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, trattandosi dell’unico soggetto partecipe a tutti e tre gli episodi criminosi contestati, anche perché l’unico a saper manovrare l’elettrovalvola attivata per prelevare il carburante.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.