Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45077 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45077 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a VULCAN( ROMANIA) il 02/04/1975 NOME COGNOME nato a SINCA NOUA'( ROMANIA) il 06/02/1978
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
visti i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da COGNOME e COGNOME ritenuti responsabili del reato di furto aggravato.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di furto a carico di NOME COGNOME; 2. Omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen.; 3. Erronea applicazione della legge penale quanto alla rideternninazione della pena a seguito dell’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal difensore.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso riguardante la posizione di NOME COGNOME che i rilievi difensivi sono generici e tendenti ad avvalorare una non consentita rivalutazione delle emergenze probatorie, pure a fronte della logica e coerente ricostruzione dei fatti offerta nella sentenza impugnata – conforme a quella di primo grado – dalla quale si evincono idonee argomentazioni a sostegno della partecipazione nel reato dell’imputato.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il sistema di videosorveglianza rappresenta uno strumento valevole per la individuazione degli autori del fatto, non utile per la interruzione dell’azione criminosa, con la conseguenza che la sua esistenza all’interno di un esercizio commerciale non vale ad escludere la ricorrenza dell’aggravante (cfr. Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157 -01:”In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.”).
Nel caso in esame le riprese del sistema di videosorveglianza non hanno consentito la interruzione della condotta criminosa, ma la individuazione degli autori del fatto a distanza di tempo dalla consumazione del furto.
Da quanto precede discende l’inammissibilità per carenza d’interesse della doglianza difensiva riguardante la prospettata omessa motivazione sul punto della Corte di merito .
Ritenuto, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che la doglianza si appalesa manifestamente infondata: la Corte d’appello, che ha escluso l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., confermando il giudizio di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. sulla residua aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., non era tenuto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso a rivedere in melius l’entità della pena irrogata in primo grado [cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10176 del 17/01/2013, Rv. 254262 – 01:«Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, in conseguenza della eliminazione di una circostanza aggravante confermi
giudizio di equivalenza tra le circostanze residue e lasci inalterata la pena irrogata in primo grado»; Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, Rv. 254261 -01:«Non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, pur riconoscendo una nuova attenuante o escludendo una aggravante, confermi il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione del primo giudice, essendo tale giudizio soggetto alla sola verifica di adeguatezza ai sensi dell’art. 606 comma primo lett. e). (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la conferma, da parte del giudice di appello, del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, pur dopo l’eliminazione della recidiva infraquinquennale e la rinnovazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze residue)»].
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente