Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43043 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43043 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza del 01.06.2022 con cui la Corte di appello di Bolog ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 06.12.2018 dal G.M. del Tribunale di Ravenna, che aveva accertato la responsabilità degli imputati i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.7 cod. pen. e – riconosciuta la sus della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. equivalen contestate aggravanti e applicata la diminuente per il rito – li aveva conda rispettivamente COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di mult COGNOME alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103 di multa.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – nell’interesse di NOME – che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzion dell’odierno imputato dal reato a lui ascritto è indeducibile in sede di legitti quanto manifestamente infondato;
con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di meri esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione conferma della responsabilità;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – nell’interesse di COGNOME NOME – che contesta vizio di motivazione in ordine alla determinazione del pena e al mancato contenimento della stessa entro i minimi edittali – ed il motivo di ricorso – che denuncia violazione di legge per inosservanza o erron applicazione della legge penale in particolare per la violazione dell’art.62 relazione all’eccessività della pena – non sono consentiti dalla legge in s legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolid della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazi agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenu e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolt attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso – nell’interesse di NOME – che contesta violazione di legge penale in particolare per insussistenza
circostanza aggravante contestata di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. è indeduc in quanto inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contr con la consolidata giurisprudenza di legittimità (in particolare, in rifer all’aggravante di cui all’art.625 n.7 cod. pen. Sez. V, n.2724 del 26.11.2015 e V, n. 6682 del 08.11.2017 hanno riaffermato il principio per cui la circost aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è escl dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sis videosorveglianza, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azio criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedir la sottrazione del bene consentirebbe di escludere l’aggravante in questione);
Considerato che il primo motivo di ricorso – nell’interesse di COGNOME NOME – che denuncia violazione di legge in relazione ai reati pp. e pp. d artt. 624, 625, comma 1 n.7 cod. pen. ed al principio di offensività è indeduc in sede di legittimità perché generico e costituito da mere doglianze in punt fatto; ed anche manifestamente infondato, dal momento che, in tema di rea contro il patrimonio, affinché una cosa possa ritenersi abbandonata proprietario è necessario che risulti chiaramente la volontà dell’avente diri disfarsene (Sez. IV n. 3910 del 17.12.2020), laddove nel caso di specie s riferimento ad un luogo aperto in cui vengono accatastati materiali di imballag non di pronto utilizzo, secondo quanto ricostruito nella sentenza impugnata in s di verifica della ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 3);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – nell’interesse di COGNOME NOME – che contesta vizio di motivazione in relazione alla sussiste dell’aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n.7 cod. pen. non è consentito d legge in sede di legittimità perché inerente a prospettazione di enun ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittim richiamata anche in sentenza che richiedono unicamente che il luogo anche s privato sia accessibile a terzi;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – nell’interesse di COGNOME NOME – che denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del circostanze attenuanti generiche e al mancato bilanciamento della conces attenuante di cui all’art.62 comma 1 n.4 in termini di prevalenza sulle aggrav contestate, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infond in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una congrua motivazion esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da q Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il din della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutt
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilev rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Considerato che il quarto motivo di ricorso – nell’interesse di COGNOME NOME – che contesta vizio di motivazione in riferimento alla mancata determinazione della pena in misura inferiore non è consentito dalla legge in se di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indiriz consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anc in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggrav ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giu merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 13 pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assol attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.