Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, di parziale riforma (quanto alla sola rideterminazione della pena) di quella di primo grado, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale era stato ritenuto responsabile, unitamente ad altri, del reato di furto di euro 600 sottratta al proprietario, che 13 deteneva espostt alla pubblica fede presso il proprio ristorante, mediante violenza sulle cose (artt. 110, 624, 625 c.1 nn. 2 e 7 cod.pen.)
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scalfiti da puntuali censure idonee a scalfire tali argomentazioni (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che, conformemente alla giurisprudenza in materia, ha dato conto degli elementi su cui si è fondato il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen: a) l’assenza del proprietario nel negozio; b) la circostanza che il sistema di videosorveglianza non vale ad escludere la sussistenza dell’aggravante in questione; c) la circostanza che il comportamento del proprietario di aver lasciato incustodito il denaro in cassa non esclude l’aggravante ma, al contrario, consiste in un comportamento al quale il legislatore intende apprestare una tutela rafforzata mediante l’aggravante de qua.
In ordine al secondo motivo di ricorso i giudici del gravame del merito hanno dato conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l’odierno ricorrente, i plurimi precedenti specifici, gli ulteriori precedenti per fatti di natura diversa e la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse.
Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolviment
dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.