Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 96 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 96 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nat a a CATANZARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Lette le conclusioni scritte depositate dal difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’Appello di Catanzaro, con la decisione indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 22 febbraio 2022, ha escluso l’aggravante della minorata difesa e ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME e a COGNOME NOME nella misura di mesi 8 di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
In breve il fatto, per una più agevole esposizione dei motivi di ricorso.
Il 14 agosto 2015, un gruppo di sei persone, tra cui NOME e a COGNOME NOME, si recava a bordo di un’Opel Agila blu presso il negozio “Merkatoys” nell’area industriale di Vibo Valentia. Una volta entrate, sottraevano giocattoli, biciclette, articoli da viaggio e cancelleria, rompendo le confezioni originali di alcuni prodotti e uscendo senza passare dalla cassa.
Quattro giorni dopo, il 18 agosto 2015, il responsabile del punto vendita NOME COGNOME si accorgeva che numerose confezioni erano rotte e mancava molta merce. Controllando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, poteva verificare quanto era accaduto il 14 agosto.
Lo stesso 18 agosto, gli addetti notavano l’arrivo della stessa Opel Agila blu. Tre persone scendevano dal veicolo, ma alla vista di un dipendente uscito per fotografare la targa, si allontanavano rapidamente.
Le successive indagini permettevano di accertare che il veicolo apparteneva a COGNOME NOME. L’identificazione degli imputati avveniva attraverso la comparazione delle immagini estratte dall’impianto di videosorveglianza registrate il 14 agosto all’interno del negozio, con le fotografie dei cartellini anagrafici e fotosegnaletici, nonché con altro materiale fotografico e video proveniente da ulteriori servizi di osservazione. In particolare, per COGNOME NOME e COGNOME NOME, l’identificazione era agevolata anche dalla presenza di tatuaggi visibili rispettivamente sul collo del piede sinistro e all’altezza della caviglia sinistra.
La Corte territoriale, nel confermare la responsabilità di COGNOME, COGNOME e COGNOME, ha ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la loro identificazione quali componenti del gruppo artefice del furto, evidenziando come le modalità dell’episodio dimostrassero chiaramente un’azione pianificata e concordata, con suddivisione di compiti all’interno del punto vendita.
Quanto alle circostanze aggravanti, i giudici di appello hanno confermato la sussistenza della violenza sulle cose, ravvisata nella rottura degli involucri in cui gli oggetti erano confezionati, nonché dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, integrata dalla sottrazione della merce dai banchi sui quali si trovava esposta. Hanno escluso invece l’aggravante della minorata difesa, non espressamente contestata e comunque non configurabile in ragione del numero esiguo degli addetti al punto vendita.
Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, articolando motivi sostanzialmente coincidenti.
2.1 Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice omesso di pronunciare sentenza assolutoria ai sensi dell’articolo 530, comma 2, cod.proc.pen..
Lamentano l’insufficienza probatoria del riconoscimento operato attraverso il raffronto tra le immagini di videosorveglianza e il materiale fotografico a disposizione degli inquirenti.
In particolare, contestano la rilevanza attribuita a segni distintivi quali i tatuaggi visibili su altre parti del corpo, considerato che il riconoscimento è avvenuto mediante cartellini fotosegnaletici che riproducono soltanto il volto degli interessati.
Sottolineano inoltre che non è stato specificato quali frame abbiano raffigurato gli imputati in modo tale da intercettare perfettamente il volto per il confronto con l’immagine fotosegnaletica.
Censurano altresì l’omessa valutazione dell’effettiva dinamica ricavata dalla registrazione dell’impianto di videosorveglianza, non essendo stato chiarito quali porzioni dei locali fossero controllate dalle videocamere.
Rilevano infine la mancata considerazione del fatto che nelle due date interessate il numero di persone variava sensibilmente – sei o sette il 14 agosto, solo tre il 18 agosto – senza che sia stato chiarito in quale occasione fosse avvenuto il riconoscimento determinante per l’identificazione e a quale specifica condotta si riferisse.
2.2 Nel secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aggravante della violenza sulle cose.
Sostengono che la Corte territoriale non abbia descritto le azioni specifiche compiute da ciascun soggetto identificato, né abbia chiarito in quali sequenze delle immagini di videosorveglianza siano visibili le azioni volte a rimuovere con violenza le protezioni dei beni successivamente sottratti.
Evidenziano l’assenza di richiami ai frame rappresentativi dell’effettiva condizione delle scatole di confezionamento nel momento in cui i presunti ladri avrebbero posto in essere la condotta.
Richiamano la giurisprudenza di legittimità secondo cui la differenza fra manomissione e manipolazione della cosa diversa da quella sottratta si coglie in relazione alla possibilità del suo pieno riutilizzo senza ripristino, in conformità dell’originaria destinazione d’uso, con conservazione dell’idoneità allo sviluppo della funzione che le è propria.
2.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede.
Censurano l’affermazione secondo cui la vigilanza attuata per mezzo del sistema di videosorveglianza non fosse continuativa, evidenziando come, a fronte della presenza di quattordici punti di ripresa, non sia stata fornita un’argomentazione tecnicamente rilevante per dimostrare l’assenza di un monitoraggio continuativo e costante.
2.4 Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.
Lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto i beni di significativo valore economico, senza spiegare perché o specificare quantità e prezzo degli oggetti rubati.
A conforto della doglianza, deducono che, ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante in questione, il giudice deve avere riguardo soltanto al danno patrimoniale, nel quale rientra anche quello fisico o morale procurato dalla condotta illecita alla persona offesa, e non può quindi attribuire rilievo ostativo agli elementi indicati dall’articolo 133 del codice penale, in particolare alla capacità a delinquere.
2.5 Con il quinto e ultimo motivo, i ricorrenti eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, determinata partendo dalla pena base di anni 1 di reclusione, con uno scostamento di mesi 6 rispetto al minimo edittale previsto per il furto semplice.
Rilevano come la Corte territoriale abbia giustificato tale determinazione richiamando il valore non irrisorio della merce e l’intensità del dolo desumibile dal carattere organizzato della condotta, senza tuttavia fornire alcuna valutazione di carattere patrimoniale circa il pregiudizio procurato alla parte offesa, e omettendo di specificare i ruoli ricoperti da ciascun imputato. Richiamano il principio giurisprudenziale secondo cui quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’articolo 133 del codice penale, quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio.
Il Procuratore Generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi. La difesa deposita conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
In proposito, va preliminarmente osservato che i motivi tendono a sollecitare una rilettura alternativa del compendio probatorio, prospettando valutazioni diverse da quelle operate dai giudici di merito, senza tuttavia evidenziare vizi logici o argomentativi di manifesta evidenza che possano legittimare l’intervento di questa Corte.
Come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite, il vizio di motivazione – che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso – sussiste soltanto quando il provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 20562101; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 – 01).
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato – per
espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 – 01).
L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Con il primo motivo, i ricorrenti contestano l’attendibilità del riconoscimento fotografico e l’accertamento delle condotte rispettivamente ascritte ai componenti del gruppo.
La censura è inammissibile.
Va innanzitutto rilevato che la censura è aspecifica, poiché non si confronta con il decisivo argomento sostenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il riconoscimento, agevolato dalla presenza di particolari tatuaggi in specifiche parti del corpo, fu effettuato dalla polizia giudiziaria attraverso il raffronto delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, con altra documentazione nella disponibilità degli inquirenti, rappresentativa degli stessi imputati (cartellini fotosegnaletici; cartellini anagrafici; video e foto tratti da altri servizi di osservazione).
Si rammenta che il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.( Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Rv. 277013 – 01, in fattispecie relativa al riconoscimento dell’imputato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all’altezza).
Inoltre, l’individuazione di un soggetto – sia personale che fotografica – da parte della polizia giudiziaria in fase di indagini è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa assunta in sede di deposizione testimoniale; trattandosi di una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata espressamente nelle sue forme dall’art. 213 cod. proc. pen., né le forme tipizzate di quest’ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell’individuazione
personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice (Sez. 5. n. 23090 del 10/07/2020 – Rv. 279437 – 01; Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, dep. 2014, Rv. 258173).
In sintesi, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento non su un isolato elemento, ma su una pluralità di riscontri convergenti: le immagini di videosorveglianza sufficientemente chiare e nitide, la comparazione effettuata dalla polizia giudiziaria con la considerevole documentazione a disposizione degli inquirenti, idonea al riscontro di segni distintivi altamente individualizzanti quali i tatuaggi visibili su parti esposte del corpo; il tutto corroborato dal riconoscimento fotografico.
Si tratta di argomentazioni immuni da vizi di manifesta illogicità, non scalfite dalle osservazioni rassegnate dalla difesa nel ricorso, che riproducono profili di censura già attentamente vagliati dalla Corte di merito e tendenti a sollecitare una inammissibile rilettura delle emergenze probatorie.
Quanto al ruolo svolto dai concorrenti nel reato, i giudici di merito, con doppia conforme, hanno logicamente argomentato che le modalità dell’episodio del 14 agosto 2015, accuratamente ricostruite attraverso le videoriprese, evidenziavano inequivocabilmente un’azione collettiva pianificata e concordata, posta in essere da tutti i componenti del gruppo, a cui partecipavano gli odierni imputati, giunti unitariamente sul posto a bordo della medesima autovettura, i quali operavano all’interno del punto vendita mediante lo svolgimento di compiti complementari (controllo degli ingressi, distrazione della commessa, sottrazione della merce, occultamento nelle borse e trasporto all’esterno).
Tale ricostruzione non presenta profili di manifesta illogicità; e, d’altro canto, i ricorrenti, nel riproporre generiche doglianze già disattese in appello, non si confrontano adeguatamente con la motivazione.
Il secondo motivo, relativo all’aggravante della violenza sulle cose, è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui l’aggravante della violenza sulle cose sussiste quando l’azione renda necessaria un’attività di ripristino per restituire la cosa alla sua destinazione (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019 Rv. 279042; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Rv. 274771).
Nel caso di specie, i giudici di merito, con motivazione immune da vizi di logicità, hanno osservato che l’accertata rottura delle confezioni contenenti gli oggetti rubati abbia integrato l’aggravante contestata, non essendo configurabile la violenza sulle cose solo ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un’attività di ripristino (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Rv. 279042 – 01; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Rv. 274771 – 01).
4.Quanto al terzo motivo, concernente l’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. – sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262663).
Inoltre, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157).
Il principio è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale che, con motivazione immune da vizi logici, ha evidenziato come il sistema di videosorveglianza fosse prevalentemente rivolto a consentire la conoscenza postuma delle immagini registrate, così come in effetti è avvenuto.
La censura risulta pertanto manifestamente infondata.
Il quarto motivo, relativo alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è ugualmente inammissibile.
La Corte d’appello ha logicamente escluso l’attenuante valorizzando sia il numero e la tipologia dei beni sottratti – svariati giocattoli, ma anche due trolley e due biciclette – sia il loro valore di vendita di apprezzabile consistenza, nonché i danni insiti nella rottura delle confezioni.
Invero, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez.2, n. 5049 del 22/12/2020, dep.2021, Rv. 280615; Sez.4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).
La valutazione operata dai giudici di merito, in linea con i richiamati principi, risulta adeguatamente motivata e immune da vizi logici.
Infine, il quinto motivo concernente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione – non sindacabile in sede di legittimità – è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196;). Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).
Nel caso di specie, la pena base di anni 1 di reclusione, inferiore al medio edittale del furto semplice, è stata adeguatamente giustificata con riferimento all’intensità del dolo desumibile dal carattere organizzato della condotta, senza che sia ravvisabile alcuna illogicità nel percorso argomentativo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME