Furto aggravato in negozio: il tag antitaccheggio non basta a salvare dal reato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di furto aggravato, fornendo importanti chiarimenti sulla validità della circostanza aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede, anche quando i prodotti sono dotati di placche antitaccheggio. La decisione conferma che tali dispositivi non sono sufficienti a escludere l’aggravante, poiché non costituiscono una forma di sorveglianza continua.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto, aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7 del codice penale, per aver sottratto prodotti all’interno di un esercizio commerciale. La merce era esposta sugli scaffali e protetta da placche antitaccheggio. L’imputato, dopo la condanna in primo grado confermata dalla Corte d’Appello di Milano, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando proprio la sussistenza dell’aggravante.
Il Ricorso in Cassazione
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta insussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede. Secondo la difesa, la presenza della placca antitaccheggio sulla merce avrebbe dovuto escludere tale aggravante. L’argomentazione si basava sull’idea che il dispositivo di sicurezza rappresentasse una forma di controllo che impediva di considerare i beni come semplicemente ‘affidati’ all’onestà dei clienti.
La nozione di furto aggravato e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni difensive una mera riproposizione di censure già respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Si configura il furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede anche quando si sottraggono prodotti muniti di placca antitaccheggio all’interno di un negozio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la placca antitaccheggio non garantisce un controllo a distanza sulla merce che possa escludere la sua esposizione alla pubblica fede. Tale dispositivo, infatti, si limita a consentire una ‘mera rilevazione acustica della merce occultata al varco’ delle casse, ma solo se l’etichetta non viene rimossa o schermata prima. Non assicura, quindi, una sorveglianza continua e diretta sul bene, che rimane di fatto affidato alla correttezza dei clienti fino al momento del pagamento. La ratio dell’aggravante risiede proprio nella maggiore vulnerabilità del bene e nella fiducia riposta dal proprietario nel rispetto altrui. Poiché la placca non impedisce la sottrazione in sé, ma si limita a segnalarla (potenzialmente) all’uscita, l’aggravante sussiste a pieno titolo. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’interpretazione rigorosa della Corte di Cassazione in materia di furto aggravato nei contesti commerciali. Per esercenti e addetti alla sicurezza, essa chiarisce che i comuni sistemi antitaccheggio non sono considerati dalla legge come una forma di custodia idonea a escludere l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. Per chi si trova ad affrontare un’accusa simile, è fondamentale comprendere che la sola presenza di un tag di sicurezza non è, secondo la giurisprudenza prevalente, un argomento sufficiente per contestare la natura aggravata del reato.
La presenza di una placca antitaccheggio su un prodotto in un negozio esclude l’aggravante del furto per esposizione a pubblica fede?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la placca antitaccheggio non esclude l’aggravante perché consente solo una rilevazione acustica della merce al varco di uscita e non garantisce un controllo a distanza costante che elimini l’esposizione del bene alla pubblica fede.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando si risolve in una ‘pedissequa reiterazione’ di censure già dedotte e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata.
Cosa significa che un bene è esposto alla ‘pubblica fede’?
Significa che il bene è lasciato in un luogo accessibile a tutti (come uno scaffale di un negozio) senza una sorveglianza diretta e continua da parte del proprietario, il quale confida nel senso di onestà e correttezza del pubblico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28860 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con argomenti immuni da vizi logici (p.3); non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede. (Sez. 5 n. 17 del 21/11/2019, dep.2020 Rv.278383).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024
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