Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 29 gennaio 2024, che ha confermato la condanna inflittale per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Milano il 4 settembre 2020);
– che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è inammissibile posto che non rispetta i requisiti necessari al ricorso per cassazione previsti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. con riferimento alla procura speciale richiesta in ipotesi di processo in absentia, la quale, nel caso di specie, doveva essere allegata al ricorso: infatti, l’imputata ricorrente era rimasta assente nel giudizio di primo grado, essendo stato celebrato il giudizio di appello nelle forme della trattazione scritta, di modo che deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori» (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, Rv. 285891);
– che, comunque, il motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento a carico della ricorrente della circostanza aggravante di cui all’ad 625, comma 1, n. 7 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Rv. 262663) e considerato che «In tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. peri.» (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Rv. 265808) (conf. Sez. 2, Sentenza n. 5731 del 02/10/2019, Rv. 278371) (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata);
-ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024