Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 633 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 633 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOMECOGNOMENOME COGNOME nato a PALERMO il 07/11/1996
COGNOME NOME COGNOME nato a MILANO il 28/10/1986
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti dei ricorrenti per il delitto di tentato furto pluriaggravato in supermercato.
Avverso la richiamata sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo di unico atto con lo stesso difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME articolando cinque motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza per violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 131-bi cod. pen., assumendo l’inadeguatezza della motivazione con la quale la Corte territoriale avrebbe ritenuto inapplicabile la relativa causa di esclusione dalla punibilità con un generico richiamo alle modalità del fatto commesso, senza considerare la non abitualità delle condotte, lo stato di indigenza di essi imputati e la modalità assolutamente grossolana del tentato furto.
2.2. Mediante il secondo motivo gli imputati lamentano inosservanza o erronea applicazione dell’art. 625 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione rispetto alla circostanza aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, ponendo in rilievo che lo stratagemma utilizzato non era di idoneità e scaltrezza tale da sorprendere la contraria volontà del detentore e vanificare le misure da questi apprestate a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 625 n. 7 cod. pen., nonché correlato travisamento della prova e vizio di motivazione rispetto alla circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede stante il controllo continuativo dell’addetto alla vigilanza idoneo ad interrompere l’azione delittuosa.
2.4. Gli imputati assumono, con il quarto motivo, violazione di legge e motivazione insufficiente rispetto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, poiché non sarebbe stata valorizzata, a riguardo, come dedotto nell’atto di appello, l’esigenza di adeguare il trattamento sanzionatorio concreto alla gravità dei fatti.
2.5. Mediante il quinto motivo gli esponenti assumono violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all’individuazione della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale, in ragione delle assunte modalità insidiose della condotta, omettendo di considerare il complesso degli indici a tal fine enucleati dalla predetta disposizione normativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre premettere che risulta agli atti del giudizio la presentazione di rituale querela per il delitto per cui è processo da parte del Sig. NOME COGNOME direttore del supermercato dove si sono verificati i fatti, presso il Comando Carabinieri della Toscana, Sezione di Santa Maria a Monte.
2.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Giova ricordare, in proposito, che le Sezioni Unite, nella sentenza “Tushaj”, hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).
La Corte territoriale, nel solco degli indicati principi interpretativi, ha forn una motivazione adeguata, che non è consentito pertanto sindacare in questa sede di legittimità, nel disattendere la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. ponendo in rilievo che il fatto e stato commesso da sue persone con modalità insidiose, ripartendosi i ruoli, per sottrarre un carrello pieno di merce al supermercato, azione che solo l’accortezza del servizio di vigilanza permetteva di impedire.
3.11 secondo motivo non è fondato.
Come è noto, nella sentenza “COGNOME“, le Sezioni Unite hanno chiarito che nel reato di furto l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255974 – 01).
Nella fattispecie in esame è stata ritenuta congruamente integrata, in forza del richiamato principio, detta circostanza aggravante poiché gli imputati, fingendo di non conoscersi, avevano escogitato uno stratagemma consistente nel far recare l’uno alla cassa per pagare un pezzo di pane, in modo da consentire, sorprendendo il cassiere, l’apertura della porta e consentire, nel mentre, all’altro, che aveva riempito un carrello con merce superiore al valore di 350,00 euro, di uscire indisturbato dal supermercato, azione che non si è conclusa solo per effetto dell’intervento dell’addetto alla vigilanza.
Sicché la circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente in coerenza con la ratio della stessa costituita, tra l’altro, dall’esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell’inviolabilità dei passaggi non naturali (Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Ponticello, Rv. 277153 – 01).
Né vale ad escludere l’integrazione della circostanza aggravante in questione l’essersi il delitto fermato alla soglia del tentativo poiché il fat non si è consumato, come si diceva, in quanto è tempestivamente accorso il vigilante dell’esercizio commerciale.
A riguardo, vale ricordare come da tempo risalente la giurisprudenza di legittimità, con un principio mai disatteso, abbia affermato che la valutazione dell’idoneità del mezzo fraudolento per l’integrazione della circostanza aggravante debba essere operata ex ante, a prescindere dal fatto che l’uso del mezzo stesso sia andato a buon fine (Sez. 2, n. 626 del 16/03/1970, dep. 1971, Astrologo, Rv. 117337 – 01).
3.11 terzo motivo non è fondato, atteso che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio in forza del quale sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati, in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service”, la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (ex plurimis, Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262663 – 01).
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi poich risulta dalla decisione che il sorvegliante ha assistito solo alla sottrazione di uno dei numerosi beni (ovvero, in particolare, un dentifricio), e di qui è riuscito “sventare” l’azione criminosa rispetto alla quale per tutti gli altri beni circostanza aggravante è stata correttamente ritenuta integrata.
4.11 quarto motivo è inammissibile.
E’ opportuno richiamare, a riguardo, il principio espresso da Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.
Nel caso in esame, la decisione impugnata ha assolto all’onere di motivazione indicato laddove ha evidenziato, richiamando anche le argomentazioni spese dalla pronuncia di primo grado, che il giudizio di equivalenza è congruamente con gli elementi emergenti dagli atti, che devono essere intesi alla luce della complessiva motivazione della stessa pronuncia impugnata.
5. Il quinto motivo è parimenti inammissibile, poiché la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine alla comminazione di una pena superiore al minimo edittale in ragione delle modalità insidiose della condotta.
6. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME