Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24569 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24569 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
NOME
– Relatore –
Sent. n. sez. 468/2025
UP – 10/04/2025
R.G.N. 3716/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME nata a BARI il 29/08/1995
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 giugno 2024 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, COGNOME Rosa per il reato di furto tentato, aggravato dallÕavere commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede.
Secondo lÕimpostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputata si sarebbe impossessata di svariati prodotti esposti sugli scaffali di un supermercato e, dopo averli nascosti all’interno della sua borsa, avrebbe oltrepassato le barriere delle casse chiuse, venendo, per˜, subito dopo, bloccata da un addetto alla vigilanza.
Avverso la sentenza della Corte di appello, lÕimputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione allÕart. 56 cod. pen.
Contesta lÕentitˆ della pena inflitta, sostenendo che la Corte di appello avrebbe determinato il trattamento sanzionatorio sulla base di una motivazione ÇillogicaÈ e di Çerronee considerazioniÈ.
La Corte di appello, invero, aveva rigettato la richiesta della difesa di applicare il minimo edittale previsto per il reato di furto tentato, in quanto l’imputata avrebbe giˆ beneficiato dallÕerrore nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado nel qualificare il fatto come furto tentato, anzichŽ come furto consumato.
Tanto premesso, la ricorrente contesta tale motivazione, sostenendo che, nei casi in cui il reo venga bloccato dagli addetti alla sorveglianza subito dopo avere superato la barriera delle casse, dovrebbe ritenersi integrato il tentativo di furto.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 625, n. 7, cod. pen.
Contesta l’applicazione della circostanza dell’avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, ponendo in rilievo che: i prodotti sottratti si trovavano sotto il controllo degli addetti alla sorveglianza; non risultava che l’imputato avesse rimosso placche antitaccheggio.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione allÕart. 62, n. 4, cod. pen.
Contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui allÕart. 62, n. 4, cod. pen., sostenendo che la motivazione della Corte di appello sul punto sarebbe apparente e apodittica.
2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione allÕart. 132 cod. pen.
Contesta lÕentitˆ della pena inflitta, sostenendo che la Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta della difesa di riduzione della pena applicata in primo grado, sullÕerroneo convincimento che il giudice di primo grado avesse giˆ applicato il minimo edittale.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
LÕavv. NOME COGNOME, per lÕimputato, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo e il quarto motivo di ricorso Ð che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi riferiti al trattamento sanzionatorio Ð sono inammissibili.
Va, invero, rilevato che lÕatto di appello, con riferimento alla pena, si presentava del tutto generico, atteso che lÕappellante si era limitato chiedere la Çmassima riduzioneÈ della pena, rinviando alle Çbrevi considerazioniÈ esposte con riferimento alle circostanze del reato.
Al riguardo, deve essere ricordato l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’inammissibilitˆ di un motivo di appello deve essere rilevata anche in sede di legittimitˆ. Invero, ÇlÕinammissibilitˆ dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilitˆ soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimentoÈ (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630).
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimitˆ, invero, Çsussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Ð “sub specie” di esposizione della cosa per necessitˆ o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede Ð nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati Ð in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” Ð la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventualeÈ (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, COGNOME, Rv. 262663; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 280493).
Va, peraltro, rilevato che le deduzioni della ricorrente, in ordine al controllo degli addetti alla vigilanza, si presentano generiche e assertive.
Del tutto priva di rilievo è la circostanza che l’imputata non avesse rimosso alcuna placca antitaccheggio. Va, invero, avidenziato che la presenza di una placca antitaccheggio non è affatto necessaria per configurare lÕaggravante in questione. Anzi, la giurisprudenza di legittimitˆ ha affermato che Çintegra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fedeÈ (Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, COGNOME, Rv. 269923).
1.3. Il terzo motivo è infondato.
La Corte di appello, invero, in ordine al diniego dellÕattenuate prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen., ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ponendo in rilievo il valore della merce sottratta, che non poteva considerarsi irrisorio, atteso che era pari a euro 335,64.
Al riguardo, va ricordato che Çl’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochŽ irrisorio, sia quanto al valore in sŽ della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesaÈ (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, COGNOME, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, COGNOME, Rv. 271695).
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso, il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME