Furto Aggravato in Supermercato: la Cassazione Conferma la Linea Dura
Il furto aggravato in supermercato è un tema di costante attualità nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: sottrarre merce dagli scaffali di un esercizio commerciale con sistema self-service integra quasi sempre un’ipotesi di furto aggravato dall’esposizione della merce alla pubblica fede. Analizziamo insieme questa importante decisione per capirne le ragioni e le conseguenze pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto all’interno di un supermercato. La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 625, comma primo, n. 7 del codice penale. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando proprio l’applicazione di tale aggravante, sostenendo che la sua esclusione fosse doverosa.
La Questione Giuridica: Quando si Applica l’Aggravante della Pubblica Fede?
Il punto centrale della controversia riguarda l’interpretazione dell’aggravante dell’esposizione della cosa “per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”. Secondo la difesa, la presenza di personale di vigilanza all’interno del supermercato avrebbe dovuto escludere questa circostanza, in quanto la merce non sarebbe stata completamente affidata all’onestà dei clienti. La Corte di Cassazione, tuttavia, è stata di parere opposto, rigettando il ricorso in quanto manifestamente infondato.
La Decisione della Corte sul Furto Aggravato in Supermercato
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha pienamente aderito all’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui il sistema di vendita self-service, tipico dei supermercati, realizza in pieno i presupposti dell’aggravante contestata.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, nei supermercati, la merce è esposta sui banchi per consuetudine e per destinazione, affidata alla lealtà della clientela. La vigilanza esercitata dal personale, per sua natura, non è continua e diretta su ogni singolo articolo, ma si connota come occasionale, saltuaria e a campione. Per escludere l’aggravante, sarebbe invece necessaria una custodia “continua e diretta” sulla cosa, tale da impedirne la sottrazione. Una vigilanza generica, come quella presente nella maggior parte dei punti vendita, non è sufficiente a tal fine. Di conseguenza, chi si impossessa di un prodotto prelevandolo da uno scaffale commette un furto aggravato in supermercato, poiché approfitta di quella particolare condizione di accessibilità dei beni, che sono appunto esposti alla “pubblica fede”.
Conclusioni
Questa pronuncia consolida un principio giuridico di notevole importanza. La decisione chiarisce che la semplice presenza di addetti alle vendite o di sistemi di sorveglianza non è, di per sé, sufficiente a trasformare un furto in supermercato da aggravato a semplice. La modalità di vendita self-service implica un affidamento sulla correttezza dei clienti che, se tradito, giustifica una risposta sanzionatoria più severa. La sentenza funge da monito, sottolineando come l’ordinamento giuridico tuteli con maggior rigore la proprietà in contesti dove la fiducia è un elemento strutturale del sistema di vendita.
Quando il furto in un supermercato è considerato “aggravato”?
Secondo la Corte di Cassazione, il furto in un supermercato è considerato aggravato quando la merce è esposta sugli scaffali con il sistema “self-service”. Tale modalità di vendita integra l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, poiché i beni sono accessibili a tutti e si confida nell’onestà dei clienti.
La presenza di addetti alla vigilanza può escludere l’aggravante?
No. La sentenza chiarisce che, per escludere l’aggravante, la sorveglianza sulla merce deve essere continua e diretta. La tipica vigilanza praticata nei supermercati, essendo di carattere occasionale, generico o a campione, non è ritenuta sufficiente a eliminare la condizione di esposizione alla pubblica fede.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1960 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/12/1979
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n.7. cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n.7 cod. pen. risulta manifestamente infondato non confrontandosi:
con la sentenza impugnata che, con motivazione esente dai vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (in particolare, pag.
facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale(Sez. 5,n.6416 del 14/11/2014, dep.2015,Rv. 262663).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il con GLYPH tre estensore GLYPH
Il Presidente