Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, COGNOME e COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona, che ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso tra loro e consistito nell’impossessamento di tablet e altra merce elettronica del valore complessivo di euro 1.479,96;
Rilevato che le notifiche degli avvisi di fissazione della odierna udienza, ex art. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen., sono state correttamente eseguite nei confronti dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME (assistito nel giudizio di merito dall’AVV_NOTAIO non cassazionista), e dell’AVV_NOTAIO, difensore di ufficio di COGNOME COGNOME; letta la memoria depositate nell’interesse di quest’ultimo dall’AVV_NOTAIO e rilevata la congruenza delle osservazioni relativa alla legittimazione dello stesso a presentare ricorso per cassazione.
Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME il quale, con un unico motivo, contesta la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede – è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato al caso di specie il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – “sub specie” di esposizione della cosa per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui «il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663);
Ritenuto, quanto al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, che l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., sollevata con il primo motivo di ricorso, è irrilevante, poiché la norma non torna applicabile nella specie, non essendosi proceduto in assenza (cfr. Sez. 6, n.
14866 del 07/02/2024, n.rn.); invero, la disposizione dell’art. 581 -quater, cit., non si applica nel caso di specie , perché, in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale egli abbia diritto di partecipare (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il travisamento della prova in riferimento all’individuazione del ricorrente quale autore materiale del reato, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili d censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2) e inoltre volto ad una rivisitazione del materiale probatorio di cui viene proposta una alternativa lettura;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/06/2024