Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24469 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME il DATA_NASCITA RAMIREZ TREBE30 NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Rettis COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, unico atto di ricorso e medesimo difensore, avverso la sentenza di cui in deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla suss dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., dal momento che dalle zioni rese dall’addetto alla sicurezza si evince che sulla merce è stato un controllo diretto, continuo e costante e, dunque, è stata erroneamente sciuta l’aggravante delle cose esposte alla fede pubblica; con il secondo deduce vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva per la putata COGNOME; con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni spese dal giudice di merito per negare la richiesta d sione della pena detentiva in libertà controllata.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugNOME.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di leg perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni dì diritto giustificant e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato ( nuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtell 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche a per cassazione).
Ne deriva che ì proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1 In ordine al primo motivo dì ricorso va premesso che, come da temp levato dalla giurisprudenza di questa Corte, sussiste l’aggravante di 625, comma primo, n. 7, cod. pen. sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel ca il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un cato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avvi sistema del self service la vigilanza praticata dagli addetti è priva di car continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’escl
dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, sal tuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262663). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di vide sorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione crimi nosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157).
In attuazione di tali principi giurisprudenziali, la Corte distrettuale ha conf mato la sussistenza della suddetta aggravante per il fatto che la merce su cui è stato tentato il furto era riposta sugli scaffali di un esercizio commerciale, e questo non sottoposta ad un controllo costante e diretto di sorveglianza (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato).
3.2 In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, in base al quale è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di rip volezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grad offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di om geneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni alt parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza d precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, facendo corretta applicazione degli stessi, la Corte di merito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione negativi dalla medesima natura del precedente penale e del reato per cui si procede (tentato furto e furto aggravato in concorso) e dalla vicinanza temporale della commissione degli stessi.
3.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto non operabile, con motivazione congrua ed esente da vizi rilevabili in questa sede, la conversione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata sulla base dell’assenza di un accertato stabile domicilio delle imputate, dell loro costante mobilità sul territorio nazionale e dei precedenti penali per reati del stessa indole.
Giova, sul tema, ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274); in tale pronuncia, la Corte ha chiaramente affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell’esercitare il suo potere discrezionale di sostituire pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 co pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare sociale dell’imputato.
Se dev’essere dunque, ribadito il principio per cui la valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell’art.58, comma 1, legge n.689/81 deve essere sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che dovrà tenere in particolare considerazione, tra gli altri criteri, le modalità del fatto per il quale è int nuta condanna e la personalità del condannato, nell’ottica di valutare se sia prevedibile che non vi sia in futuro una ricaduta nel reato, va detto che tale valutazione risulta essere stata operata, dando valore preminente, in senso sfavorevole all’imputato, alla negativa personalità desumibile dai suoi precedenti..
La Corte territoriale non è incorsa in vizio di motivazione, in quanto, come detto, l’art.58 legge n.689/1981 regola il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva, imponendogli di attenersi ai parametri di cui all’art.133 cod. pen. e la Corte ha fornito una motivazione che esplicita le ragioni dell’omessa conversione.
Essendo ír ricorsa inammissibi4 e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024