Furto Aggravato Supermercato: La Sorveglianza Discontinua Non Basta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23819/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande attualità: il furto aggravato supermercato. La questione centrale riguarda la validità dell’aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede quando l’esercizio commerciale è dotato di sistemi di sorveglianza. La decisione ribadisce un orientamento consolidato, offrendo chiarimenti cruciali sulle caratteristiche che la vigilanza deve possedere per poter escludere l’aumento di pena.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Furto nel Punto Vendita
Il caso ha origine dalla condanna, confermata in primo e secondo grado, di un individuo per il reato di furto tentato di generi alimentari all’interno di un esercizio commerciale. Oltre al reato base, i giudici di merito avevano riconosciuto la sussistenza dell’aggravante legata all’esposizione della merce alla pubblica fede. L’imputato, infatti, era stato sorpreso da un addetto alla sicurezza mentre occultava delle bottiglie all’interno di una sacca, un comportamento che ha dato il via al procedimento penale.
L’Appello e la Tesi Difensiva sulla Sorveglianza
L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contestando proprio il riconoscimento dell’aggravante. La tesi difensiva si fondava sull’idea che la presenza di sistemi di controllo e sicurezza all’interno del supermercato avesse di fatto eliminato la condizione di ‘pubblica fede’. In altre parole, la merce non era realmente affidata alla correttezza dei clienti, ma era sotto il controllo, seppur a distanza, del personale. Secondo la difesa, questi sistemi avevano permesso di intercettare la condotta illecita, dimostrando la loro efficacia e, di conseguenza, l’insussistenza dell’aggravante.
Le Motivazioni della Cassazione sul Furto Aggravato Supermercato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che, per escludere l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, non è sufficiente una generica vigilanza, ma è necessaria una custodia ‘continua e diretta’ sulla cosa. Nel caso del furto aggravato supermercato, la modalità di vendita ‘self-service’ implica, per sua natura, una sorveglianza che è quasi sempre discontinua, occasionale e/o a campione.
La Corte ha evidenziato come, nel caso specifico, la condotta furtiva sia stata intercettata in modo del tutto casuale da un addetto, il quale aveva notato il giovane nascondere la merce. Questo dettaglio è stato decisivo per dimostrare che la sorveglianza non era costante né totalizzante, ma sporadica. Di conseguenza, la merce esposta sugli scaffali era effettivamente affidata alla pubblica fede, legittimando l’applicazione dell’aggravante. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza costante sul punto, sottolineando che una vigilanza saltuaria o eventuale non è idonea a escludere l’aggravante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per i reati contro il patrimonio commessi in esercizi commerciali. L’installazione di telecamere o la presenza di personale di sicurezza non comporta automaticamente l’inapplicabilità dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. Affinché ciò avvenga, la difesa deve dimostrare che sulla merce veniva esercitato un controllo talmente stretto, continuo e diretto da annullare di fatto l’affidamento sulla correttezza dei clienti. Per i gestori di supermercati e per gli operatori del diritto, questa decisione conferma che la configurazione ‘self-service’ rende, nella maggior parte dei casi, applicabile l’aumento di pena previsto per il furto aggravato, a meno di non predisporre un sistema di vigilanza capillare e ininterrotto, difficilmente realizzabile nella pratica.
La presenza di un sistema di sorveglianza in un supermercato esclude automaticamente l’aggravante della pubblica fede in caso di furto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’aggravante non è esclusa se la sorveglianza è discontinua, occasionale o a campione, come avviene tipicamente nei supermercati self-service. Per escluderla, la custodia sui beni deve essere continua e diretta.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. Le argomentazioni della difesa non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello e si scontravano con un principio giuridico consolidato della giurisprudenza.
Cosa si intende per sorveglianza ‘discontinua’ nel contesto di un furto aggravato supermercato?
Si intende una vigilanza non costante e totale sulla merce esposta. Il fatto che il furto sia stato scoperto per caso da un addetto, e non da un monitoraggio sistematico, dimostra il carattere discontinuo della sorveglianza, che quindi non impedisce l’applicazione dell’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23819 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 15 novembre 2021, che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di furto tentato di generi alimentari all’interno di esercizio commerciale, con l’aggravante della esposizione della merce sottratta alla pubblica fede e lo aveva condanNOME alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della ipotesi aggravata a fronte di sistemi di controllo e di sicurezza all’interno dell’esercizio che avevano consentito di intercettare la condotta furtiva in corso di esecuzione.
Il ricorso è inammissibile. COGNOME I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente infondati in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, sulla base delle peculiarità del caso concreto, ha evidenziato come la sorveglianza esercitata sulla merce in esposizione avesse carattere discontinuo e che la condotta furtiva era stata intercettata del tutto casualmente da un addetto alla sicurezza, il quale aveva notato il giovane occultare le bottiglie all’interno di una sacca.
Vale pertanto il principio, sancito dalla costante giurisprudenza sul punto, che ricorre la suddetta circostanza aggravante quando il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” – la vigilan praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (sez.5, n.6416 del 14.11.2014, COGNOME, Rv.262663; n.6351 del 8 Gennaio 2021, COGNOME NOME, Rv.280493; n.1509 del 26 Ottobre 2020, COGNOME NOME, Rv.280157).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente