Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51188 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51188 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
THIERRY NOME COGNOME (CUI 02W7OWY) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Nell’interesse di NOME è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 15 settembre 2022, che ha confermato l condanna inflittagli per i delitti di furto aggravato e di ricettazione, fatti commessi in Mi agosto 2021.
Con un solo motivo si denuncia la violazione dell’art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. il vizio di motivazione da travisamento della prova. E’ addotto, a sostegno, che la Co territoriale, fraintendendo il senso delle dichiarazioni del teste COGNOME, aveva ritenuto e i presupposti della circostanza aggravante della destrezza, senza neppure debitamente confrontarsi con gli approdi del diritto vivente in materia.
Con memoria in data 26 giugno 2023 il difensore del ricorrente, ribadite le ragioni sostegno della fondatezza del motivo proposto, ha insistito per la declaratoria di improcedibi del reato, già tempestivamente avanzata con il ricorso per cassazione presentato in data 27 gennaio 2023.
Con requisitoria scritta, depositata in data 1 ottobre 2023, il Procuratore Generale persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Con memoria in data 13 ottobre 2023, il difensore del ricorrente è tornato ad insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di furt aggravato di cui al capo 1), per l’assorbente ragione del difetto di condizione di procedibili
Deve prendersi atto, sulla base di quanto già tempestivamente dedotto dal ricorrente, che il delitto di furto contestato – ex art. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. -, per dell’art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela e che nel termine di cui 85, comma 1, d.lgs. 150 del 2022 (come modificato dall’art. 5-bis d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199) la persona offesa non h inteso proporla: da ciò deriva l’improcedibilità del reato.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio limitatamente al reato di furto di cui al capo 1), perché l’azione penale non poteva essere iniziata per dif querela. La stessa sentenza deve, invece, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Cor d’appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al resi reato di ricettazione.
v
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di furto di cui al ca 1) perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Annulla la medesim sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la rideterminazione d trattamento sanzionatorio.
Così deciso il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore r,
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Il Presidente