Furto Aggravato al Supermercato: La Sorveglianza Non Basta
Un recente caso di furto aggravato in un supermercato ha portato la Corte di Cassazione a ribadire principi fondamentali riguardo l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. Con l’ordinanza n. 18249/2024, i giudici hanno chiarito che la semplice presenza di personale di sorveglianza non è sufficiente a escludere tale aggravante, specialmente nel contesto del ‘self-service’. Analizziamo la decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto aggravato. L’imputato aveva tentato di sottrarre 29 confezioni di zafferano dagli scaffali di un supermercato. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’uomo ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: l’errato riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede e la mancata concessione dell’attenuante per la speciale tenuità del danno.
I Motivi del Ricorso e il Furto Aggravato
Il ricorrente ha contestato la decisione dei giudici di merito sotto due profili, entrambi centrali per la qualificazione del reato come furto aggravato.
L’aggravante dell’esposizione a pubblica fede
Secondo la difesa, la presenza di un servizio di sorveglianza anti-taccheggio all’interno del supermercato avrebbe dovuto escludere l’aggravante prevista dall’articolo 625, n. 7, del codice penale. Tale aggravante si configura quando la cosa rubata è esposta, per necessità o consuetudine, alla ‘pubblica fede’, ovvero all’affidamento collettivo. L’argomentazione era che la sorveglianza attiva eliminava questo affidamento, ponendo la merce sotto il controllo diretto del proprietario.
La richiesta dell’attenuante per danno di lieve entità
In secondo luogo, l’imputato lamentava la mancata applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.). Il valore della merce che si intendeva sottrarre ammontava a oltre 150 euro, una cifra che, secondo la Corte d’Appello, non poteva essere considerata trascurabile.
La Decisione della Cassazione sul Furto Aggravato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato entrambe le argomentazioni della difesa con motivazioni chiare e in linea con la sua giurisprudenza consolidata.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno spiegato che la necessità dell’esposizione a pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto. La configurabilità dell’aggravante non viene meno per la sola adozione di cautele (come la sorveglianza) se queste non costituiscono un impedimento assoluto alla sottrazione. Nel caso dei supermercati ‘self-service’, la vigilanza è per sua natura generica, occasionale e a campione, non continua e diretta su ogni singolo bene. Di conseguenza, la merce rimane affidata alla correttezza del pubblico, integrando pienamente i presupposti dell’aggravante.
Sul secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello logica e corretta. Il valore della merce, superiore a 150 euro, è stato giustamente considerato non trascurabile. Inoltre, i giudici hanno ricordato che, in caso di reato tentato, la valutazione del danno ai fini dell’attenuante deve essere fatta ‘ex ante’, cioè con una prognosi postuma basata sul valore che la cosa avrebbe avuto se il furto fosse stato consumato. Anche sotto questo profilo, il ricorso è stato giudicato infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio giuridico di grande rilevanza pratica: la sorveglianza generica, tipica dei moderni punti vendita, non è sufficiente a proteggere dal rischio di un’accusa per furto aggravato. Per escludere l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, è necessaria una custodia continua e diretta sulla merce, una condizione raramente presente nei sistemi ‘self-service’. La decisione serve da monito, sottolineando come le strategie di prevenzione dei furti debbano essere valutate attentamente, poiché la loro efficacia relativa non modifica la qualificazione giuridica del reato.
La sorveglianza in un supermercato esclude l’aggravante del furto per esposizione a pubblica fede?
No. Secondo la Corte, una sorveglianza generica e non specifica sulla merce, come quella comunemente presente nei supermercati, non è sufficiente a escludere l’aggravante. Per l’esclusione è richiesta una custodia continua e diretta, che elimini il pubblico affidamento.
Un danno di oltre 150 euro può essere considerato di speciale tenuità in un caso di furto?
No. La Corte di Appello, con una motivazione ritenuta logica dalla Cassazione, ha stabilito che un valore di oltre 150 euro non è trascurabile e, pertanto, non consente di applicare la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno.
Come si valuta il danno ai fini dell’attenuante nel caso di un reato tentato?
Nel caso di un reato tentato, la valutazione del danno patrimoniale deve essere effettuata attraverso una ‘prognosi postuma ex ante’. Ciò significa che il giudice valuta il valore della cosa che sarebbe stata sottratta se il reato fosse stato portato a compimento, considerando le modalità della condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato di 29 confezioni di zafferano dagli scaffali di un supermercato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede, è manifestamente infondato, giacché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, dato che la necessità dell’esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto, la configurabilità dell’aggravante non è incisa dall’adozione di cautele da parte del proprietario della res, se inidonee ad eliminare il pubblico affidamento, in quanto consistenti in rimedi tali da non costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene (Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, dep. 2019, Sansone, Rv. 275343), come è nel caso di specie per la sorveglianza offerta dall’incaricato del servizio
antitaccheggio, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, trattasi di sorveglianza generica e non specifica sulla res; a tal proposito va evidenziato come sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262663 – 01; mass. conf.: N. 34009 del 2006 Rv. 235223 – 01, N. 8019 del 2010 Rv. 246154 – 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamentano violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, oltre che reiterativo perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, la quale, con motivazione logica, ha escluso la speciale tenuità del danno per il valore di oltre 150 euro, ritenendolo non trascurabile, così facendo inoltre buon governo del consolidato principio per cui, in materia di tentativo, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma ex ante, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l’evento si fosse verificato (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, COGNOME, Rv. 283980; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255528);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 24/04/2024