Furto Aggravato di Beni Destinati a Servizio Pubblico: La Cassazione Conferma la Procedibilità d’Ufficio
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla disciplina del furto aggravato servizio pubblico, specialmente alla luce delle recenti modifiche legislative. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito quando la sottrazione di beni destinati a pubblica utilità configuri un reato procedibile d’ufficio, rigettando le argomentazioni della difesa e dichiarando il ricorso inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, che confermava la decisione di primo grado. L’imputato era stato ritenuto responsabile di reati di furto pluriaggravato, sia tentato che consumato. Oggetto della sottrazione erano delle apparecchiature tecniche, specificamente dei ripetitori radiotelevisivi, gestiti da soggetti operanti in regime di concessione pubblica. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso: Una Questione di Procedibilità
La difesa ha articolato il ricorso su due distinti argomenti:
1. Erronea applicazione della legge penale: Il ricorrente sosteneva che la circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 7-bis c.p. (furto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità) fosse stata contestata erroneamente. Di conseguenza, secondo la sua tesi, l’azione penale sarebbe dovuta essere improcedibile per mancanza di querela, in virtù delle modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022).
2. Vizi di motivazione: Il secondo motivo lamentava una valutazione errata del quadro probatorio da parte della Corte di merito, chiedendo di fatto una nuova lettura delle prove raccolte.
Furto aggravato servizio pubblico e l’analisi della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione di totale rigetto. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno qualificato la doglianza come ‘manifestamente infondata’. Hanno sottolineato che i reati contestati erano, e rimangono, procedibili d’ufficio. La circostanza aggravante era stata correttamente contestata e riconosciuta, poiché i ripetitori sottratti erano inequivocabilmente parte di strutture destinate all’erogazione di un servizio pubblico, quello radiotelevisivo. Questo elemento rende il reato procedibile d’ufficio, a prescindere dalle innovazioni della Riforma Cartabia.
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il ricorrente, infatti, non mirava a evidenziare un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma a proporre una rilettura alternativa delle prove. Un’operazione del genere è preclusa in sede di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione del diritto e la coerenza del ragionamento del giudice, non riesaminare i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su una solida base giuridica. La ratio dell’aggravante del furto aggravato servizio pubblico risiede nella necessità di accordare una tutela rafforzata ai beni che svolgono una funzione per la collettività. L’interruzione di un servizio pubblico, anche potenziale, causata da un furto, danneggia non solo il proprietario del bene ma l’intera comunità. Per questa ragione, il legislatore ha previsto la procedibilità d’ufficio, svincolando l’azione penale dalla volontà della persona offesa. La Corte ha chiarito che le modifiche della Riforma Cartabia, pur ampliando i casi di procedibilità a querela, non hanno intaccato questa specifica ipotesi.
L’inammissibilità del secondo motivo è altrettanto lineare. Consentire alla Cassazione di rivalutare le prove significherebbe snaturare la sua funzione di corte di legittimità. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi specifici, come una motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria, oppure un ‘travisamento della prova’, ovvero quando il giudice fonda la sua decisione su un’informazione che negli atti processuali non esiste o ha un significato completamente diverso. Nel caso di specie, il ricorrente non ha individuato tali difetti, limitandosi a contestare l’interpretazione dei fatti data dai giudici di merito.
Conclusioni
L’ordinanza consolida un principio chiave del diritto penale: i reati contro il patrimonio che ledono anche interessi pubblici godono di una soglia di protezione più elevata. La qualificazione di un bene come destinato a pubblica utilità, come nel caso dei ripetitori radiotelevisivi, determina automaticamente l’applicazione dell’aggravante specifica e la conseguente procedibilità d’ufficio. Questa decisione serve da monito, confermando che il sistema legale non tratta tutti i furti allo stesso modo e che l’impatto sociale del reato è un fattore determinante. Inoltre, essa ribadisce i confini invalicabili del giudizio di Cassazione, che non può trasformarsi in un appello mascherato per ridiscutere i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Il furto di apparecchiature come i ripetitori radiotelevisivi è sempre perseguibile d’ufficio?
Sì, secondo l’ordinanza, il furto di tali apparecchiature è considerato aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7-bis c.p. in quanto destinate a un servizio di pubblica utilità. Questa aggravante rende il reato procedibile d’ufficio, cioè perseguibile dallo Stato anche senza una querela della parte lesa.
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha modificato la procedibilità per questo tipo di furto aggravato?
No, la Corte ha chiarito che, nonostante le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di procedibilità, l’ipotesi specifica del furto aggravato su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità rimane procedibile d’ufficio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o di fornire una diversa interpretazione dei fatti. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che mira a una rivalutazione delle prove è considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26722 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26722 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA DEL COLLE il 11/06/1966
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati tentati di furto pluriaggravato (capi A e B) e dei reati consumati di furto pluriaggravato (capi C e D);
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in ordine alla erronea contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 bis cod. pen. e conseguente improcedibilità dell’azione penale, è manifestamente infondato, atteso che – come chiarito dalla Corte di merito a pag. 4 del provvedimento impugnato – i fatti di reato di cui si discute sono, in realtà, procedibili d’ufficio, nonostante le modifiche introdotte dal D. Lgs. N.150/2022, in ragione della circostanza aggravante, contestata in fatto, mediante la espressa indicazione della destinazione a servizio di pubblica utilità, e correttamente riconosciuta, in quanto relativa alla sottrazione di apparecchi inerenti strutture destinate all’erogazione di servizi pubblici (nel caso di specie, le strutture contenevano dei ripetitori radiotelevisivi, gestiti da soggetti in regime di concessione pubblica);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.;
i
s
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Consi tens
Il Presidente