Furto aggravato servizio pubblico: quando l’allaccio abusivo è reato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di allaccio abusivo a una rete di distribuzione, chiarendo in modo definitivo la qualificazione giuridica di tale condotta. La decisione è di fondamentale importanza perché consolida un orientamento giurisprudenziale che considera questa azione come furto aggravato servizio pubblico, con significative conseguenze sulla procedibilità del reato. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata, condannata in appello per il reato di furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625, commi 2 e 7, del codice penale. L’imputata contestava in particolare la sussistenza dell’aggravante prevista dal n. 7 dell’art. 625 c.p., ovvero l’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità.
La condotta illecita consisteva in un allaccio diretto e abusivo alla rete di distribuzione di un ente gestore, finalizzato a sottrarre energia o un’altra utenza senza pagarne il corrispettivo. Secondo la difesa, tale azione non integrava la suddetta aggravante, con conseguenti riflessi sulla procedibilità dell’azione penale, che sarebbe diventata a querela di parte anziché d’ufficio.
L’aggravante del furto su beni di pubblica utilità
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’aggravante del furto aggravato servizio pubblico. I giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato: una rete di distribuzione gestita da un ente, destinata a servire un numero indeterminato di utenti finali per soddisfare un’esigenza di rilevanza pubblica (come la fornitura di energia elettrica, acqua o gas), rientra a pieno titolo nella nozione di ‘cosa destinata a pubblico servizio’.
Di conseguenza, la sottrazione di energia o altre utenze mediante un allaccio abusivo a tale rete non è un furto semplice, ma un furto aggravato. La condotta, infatti, non danneggia solo il patrimonio dell’ente gestore, ma lede anche l’interesse pubblico a un corretto e ordinato funzionamento di servizi essenziali per la collettività.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su una logica chiara e coerente con precedenti decisioni. I giudici hanno specificato che l’aggravante è correttamente contestata quando nel capo di imputazione si fa riferimento a una sottrazione avvenuta tramite ‘allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore’. Tale rete è per sua natura un ‘servizio’ destinato a raggiungere un numero indeterminato di persone, soddisfacendo un bisogno primario e di ‘rilevanza pubblica’.
La Cassazione ha ritenuto logica la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva correttamente individuato nell’allaccio abusivo la concretizzazione dell’aggravante in questione. Pertanto, il motivo del ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. Come conseguenza processuale, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per un esonero.
le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio giuridico di notevole importanza pratica. Qualsiasi allaccio abusivo a reti di pubblica utilità (elettricità, gas, acqua) configura il reato di furto aggravato. La conseguenza più rilevante è che tale reato è procedibile d’ufficio. Ciò significa che le autorità giudiziarie possono avviare l’azione penale autonomamente, una volta venute a conoscenza del fatto, senza che sia necessaria una querela da parte dell’ente gestore. Questa decisione rafforza la tutela dei servizi pubblici essenziali e funge da deterrente contro una pratica illegale e dannosa per l’intera comunità.
Quando un allaccio abusivo a una rete costituisce furto aggravato?
Secondo la Corte di Cassazione, l’allaccio abusivo integra l’aggravante del furto su cose destinate a pubblico servizio quando la rete di distribuzione è gestita da un ente per fornire un servizio a un numero indeterminato di persone, soddisfacendo un’esigenza di rilevanza pubblica.
Qual è la principale conseguenza del riconoscimento di questa aggravante?
La conseguenza principale è che il reato di furto diventa procedibile d’ufficio. Questo significa che l’azione penale può essere avviata dal Pubblico Ministero anche senza una formale querela da parte della società che gestisce il servizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha considerato che la tesi della difesa, volta a escludere l’aggravante, fosse in palese contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza, rendendo l’impugnazione priva di ogni fondamento giuridico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37036 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37036 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod.pen..
L’unico motivo di ricorso, attinente alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’art.625, n.7, cod.pen. – con i conseguenti riflessi in tema di procedibilità dell’azione penale – è manifestamente infondato.
Sul punto, va difatti ricordato che la relativa aggravante deve intendersi correttamente contestata quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di sottrazione posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore; rete capace di dare luogo ad un “servizio” e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza “pubblica” (cfr. Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, COGNOME, Rv. 285878 – 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286291 – 01; Sez. 5, n. 28108 del 07/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez.5, n.34329 del 04/06/2024, COGNOME, n.m.).
Ne consegue la logicità della motivazione delle sentenze di merito, nella parte in cui hanno ritenuto che il dimostrato allaccio abusivo perfezionasse la suddetta aggravante.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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