Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8146 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8146 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 26/05/1994
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 36124/24 -Udienza del 29 gennaio 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, la quale ha confermato la sentenza di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna per il reato di tentato furto aggravato
Ritenuto che il ricorso – con cui si lamenta vizio di motivazione con riferimento all’erronea applicazione dell’art.625 co 1,2 e 5 cod.pen. e con riferimento al trattamento sanzionatorio – è inammissibile per le ragioni che seguono.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è inedito in quanto non vi era specifico motivo di appello sul punto (se non un generico accenno alla mancanza di motivazione anche su questo aspetto). Ne consegue l’inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevab di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Quanto alla circostanza aggravante del mezzo fraudolento, la motivazione della sentenza impugnata non è manifestamente illogica quando ha attribuito portata decettiva alla condotta dell’imputato, che, approfittando del sistema di pagamento presente nell’esercizio e scansionando solo alcuni prodotti con il terminale a lui fornito, aveva creato l’apparenza del pagamento della merce ed aveva ottenuto l’emissione dello scontrino che avrebbe poi utilizzato per ottenere l’uscita dall’esercizio. Si tratta, infatti, di un sistema artificioso che ha determinato mediante l’omessa scansione di alcuni prodotti e la studiata scansione solo di altri la creazione di un documento che permetteva l’uscita dall’esercizio a prescindere dal numero di prodotti prelevati, scansionati e, quindi, pagati, consentendo, così, di occultare una parte del compendio. Se, infatti, l’aggravante del mezzo fraudolento si configura «in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa» (tra le tante, Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019 Ud. (dep. 22/07/2019 ) Rv. 276924 01, COGNOME), in questo caso ne ricorrono gli estremi, giacché il sistema di scansione “parziale” congegnato dall’imputato costituisce un’attività ulteriore rispetto a quell della sottrazione in sé, sistema che era finalizzato ad eludere il meccanismo di controllo costituito dalla presentazione dello scontrino ai varchi, ottenendo un
documento finale utile per la fuoriuscita, ma che non corrispondeva alla totalità della merce prelevata dagli espositori.
Quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 5) cod. pen., il ricorso inammissibile perché era tale il corrispondente motivo di appello, che faceva un generico riferimento all’incertezza riguardo al numero dei partecipanti, senza articolare una critica specifica circa il giudizio di partecipazione concorsuale di tutt concorrenti alla vicenda. Detto motivo era, quindi, geneticamente inammissibile e tale categoria di doglianze resta colpita dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell’impugnazione non pronunci in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il vizio di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025
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Il consi43re estensore GLYPH
Il Presidente