Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1156 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1156 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna emessa in primo grado in ordine al reato di furto aggravato.
Considerato che il primo motivo di ricorso, inerente alla valenza probatoria del riconoscimento personale da parte dei Carabinieri incaricati delle indagini è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la mera lettura del punto motivazionale controverso secondo la difesa, invero, rafforza piuttosto la correttezza del convincimento del giudice circa l’affidabilità della dichiarazione dei pubblici ufficiali quant riconoscimento “senza ombra di dubbio” dell’imputato dai filmati che hanno ripreso gli autori del furto.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, è parimenti inammissibile poiché in fatto, reiterativo e generico, in quanto non si confronta con le ampie ragioni in diritto enunciate dal provvedimento d’appello, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di furto aggravato, per “mezzo fraudolento” deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria; così, integra l’aggravante in oggetto la condotta di chi scavalchi il muro di cinta – non importa se di un centro commerciale ovvero di una dimora privata, come nel caso dell’odierno imputato – per introdurvisi e consumare un furto, poiché ciò che conta è l’aver in tal modo sorpreso la fiducia riposta dalla persona offesa nell’inviolabilità dei passaggi non naturali (Sez. 4, n. 26432 del 8/5/2007, COGNOME, Rv. 236802; Sez. 7, n. 8757 del 7/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262669).
Del resto, le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.