Furto Aggravato: Quando la Rimozione della Placca Antitaccheggio Fa la Differenza
L’azione di rimuovere un dispositivo antitaccheggio da un prodotto in un negozio è un gesto che qualifica il reato come furto aggravato? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato, chiarendo come l’uso di particolare astuzia trasformi un semplice tentativo di furto in un reato più grave. Analizziamo insieme questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Fatto: Il Ricorso Contro la Condanna per Tentato Furto Aggravato
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per tentato furto, aggravato ai sensi dell’articolo 625, n. 2, del codice penale. L’imputato, nel tentativo di sottrarre della merce, aveva rimosso il dispositivo antitaccheggio.
L’unico motivo del suo ricorso in Cassazione si basava sulla presunta omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello riguardo alla sussistenza di tale aggravante. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente motivato perché quel comportamento dovesse essere considerato un mezzo fraudolento.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Manifestamente Infondato
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello aveva effettivamente esaminato la questione, ritenendo corretta la qualificazione del reato come furto aggravato.
La Suprema Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione legale priva di fondamento.
Le Motivazioni: L’Uso di ‘Accorgimenti e Scaltrezza’ nel Furto Aggravato
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’aggravante del mezzo fraudolento. La Cassazione ha ribadito che l’uso di “accorgimenti e scaltrezza” per eludere i sistemi di sorveglianza integra pienamente questa fattispecie.
La rimozione della placca antitaccheggio non è un’azione banale, ma un’operazione che richiede una certa astuzia e abilità, finalizzata specificamente a neutralizzare le difese passive poste a protezione della merce. Questo comportamento, secondo la giurisprudenza costante della Corte, è l’esatta manifestazione di quella fraudolenza che la legge intende punire più severamente. La Corte ha richiamato precedenti decisioni conformi, sottolineando come questa interpretazione sia pacifica e consolidata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un importante principio di diritto: chiunque tenti di rubare un oggetto dopo averne manomesso o rimosso il sistema di sicurezza (come un’etichetta antitaccheggio) non risponderà di furto semplice, ma di furto aggravato. Le conseguenze sono significative, poiché le pene previste per il furto aggravato sono molto più severe.
La decisione serve da monito: la legge distingue nettamente tra un’azione furtiva impulsiva e una pianificata con un minimo di astuzia. La ‘scaltrezza’ utilizzata per superare le barriere di protezione è un elemento che qualifica la condotta del reo come più pericolosa e, di conseguenza, meritevole di una sanzione maggiore.
Rimuovere una placca antitaccheggio è considerato furto semplice o furto aggravato?
Secondo la Corte di Cassazione, la rimozione di un dispositivo antitaccheggio integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, configurando quindi il reato di furto aggravato e non semplice.
Cosa si intende giuridicamente per ‘accorgimenti e scaltrezza’ nel reato di furto?
Per ‘accorgimenti e scaltrezza’ si intende l’uso di un’astuzia o di un’abilità particolare che va oltre la semplice azione di sottrarre il bene. La manomissione di un sistema di sicurezza, come una placca antitaccheggio, è considerata un tipico esempio di tale condotta fraudolenta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37038 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37038 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condanNOME per il reato previsto dagli artt. 56, 624 e 625, nn.2.
L’unico motivo di ricorso, attinente alla dedotta omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art.625, n.2, cod.pen., è manifestamente infondato.
Difatti, la Corte territoriale ha preso in esame la suddetta doglianza contestualmente, ritenendola infondata nel merito – al punto n.2.1 della sentenza, ove ha rilevato che l’uso di “accorgimenti e scaltrezza” con specifico riferimento alla rimozione del dispositivo antitaccheggio è, a propria volta e per pacifica giurisprudenza di questa Corte, idonea a configurare la predetta aggravante (Sez. 7, Ordinanza n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971; Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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