Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40566 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40566 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la loro condanna alla pen di mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa per i reati di cui agli artt. comma 1 e 2, 625 n. 2 e n. 7 cod. Pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legg relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’a n. 7, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito d doglianze in punto di fatto; esso inoltre è privo di specificità perché confronta con la sentenza impugnata che ha affermato, conformemente a quanto già statuito dal primo giudice, che trattasi di bene destinato a pubblico se né deduce eventuale difetto di correlazione tra contestazione e sente preferendo dilungarsi sulle circostanze del fatto che renderebbero insussist l’aggravante contestata;
onsiderato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione denunciando il travisamento della valutazione della prova documentale attestante l’avvenuto integrale risarcimento dei danno ai fini d concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. peli, in cui s incorsi i giudici del merito non considera che, come si evince dagli atti alle ricorso questi, contengono unicamente degli impegni a pagare sicch correttamente il giudice di merito ha rigettato !a richiesta di riconoscimento dell’aggravante in parola;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il giudiz comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica de giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia fru mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivaz tale dovendo ritenersi, ad esempio, anche quella che, per giustificare la solu dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla !a più idonea a realizzare l’ade della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, 245931); e nel caso di specie è peraltro evidente il riferimento ai prec degli imputati che di là del tipo di recidiva sono stati evidentemente r preclusivi di un diverso bilanciamento; laddove il richiamo al comma quar dell’art. 99 c.p. è evidentemente da intendersi riferito agli imputati Mon
è
NOME COGNOME e COGNOME Ciappola COGNOME NOME COGNOME risultati COGNOME recidivi COGNOME reiterati COGNOME specifici infraquinquennali;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2023.