Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2291 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2291 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che, riportandosi alla depositata memoria scritta, conclude chiedendo l’annullamento con rinvio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di BRINDISI, in difesa di COGNOME NOME, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
é
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 novembre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 ottobre 2022 con cui – per quanto di specifico interesse in questa sede – Ferente NOME era stata condannata, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessata, in concorso con altri e al fine di trarne profitto, dopo aver provveduto alla rimozione dei disposivi antitaccheggio, di indumenti vari del complessivo valore di euro 409,40, sottraendoli all’esercizio commerciale Coin.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di doglianza.
Con il primo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 625, comma 2, cod. pen.
La ricorrente, infatti, si sarebbe avvalsa di un magnete per aprire le placche antitaccheggio apposte sui vestiti, senza danneggiarne o mutarne la relativa destinazione, tanto che le stesse placche potevano, poi, essere nuovamente utilizzate.
Non sarebbe stata perpetrata, quindi, nessuna violenza sulle cose, essendosi trattato di una condotta priva di particolare gravità, in quanto unicamente volta a eludere, in maniera temporanea, l’efficacia degli strumenti antitaccheggio, che, avendo conservato la propria identità funzionale, ben potevano essere riutilizzati nel prosieguo, senza la necessità di alcuna attività di ripristino.
Con il secondo motivo è stata lamentata inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto tentato.
A dire della ricorrente, infatti, la circostanza che, nel corso dell’espletamento della sua azione criminosa, fosse stata sempre sotto il controllo visivo dell’addetto alla sicurezza, e successivamente di quello degli operatori di polizia prontamente intervenuti, renderebbe la fattispecie come ipotesi tentata e non consumata, non essendovi mai stato un vero e proprio impossessamento da parte sua della merce sottratta, con assunzione di un’autonoma ed effettiva disponibilità delle cose e contestuale completa rescissione della signoria esercitata sui beni da parte del suo detentore.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
In primo luogo privo di fondatezza è il motivo introduttivo, considerato che, diversamente da quanto ritenuto dall’imputata, nel caso di specie ricorrono i presupposti per la configurazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 cod. pen.
La nozione di violenza sulle cose, infatti, è disciplinata dall’art. 392, comma 2, cod. pen., per il quale essa sussiste allorché la cosa venga danneggiata o trasformata, o ne sia mutata la destinazione.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che tale aggravante è integrata dall’uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell’uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (cfr., in questi termini. Sez. 5, n. 53984 d 26/10/2017, COGNOME, Rv. 271889-01; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949-01).
Tale energia fisica non deve necessariamente essere rivolta sul bene che si vuole sottrarre, ma può riguardare anche lo strumento posto a sua protezione (così, tra le altre, Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478-01), collocato sulla res per garantirne una difesa più efficace.
Si richiede, tuttavia, che la condotta dell’agente abbia prodotto una qualche conseguenza sul bene oggetto della sottrazione o sullo strumento posto a protezione dello stesso determinandone la rottura o il guasto o il danneggiamento o la trasformazione oppure mutandone la destinazione (cfr. Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042-01; Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272705-01).
In applicazione degli indicati principi, allora, si è ritenuto – in una fattispe analoga a quella in esame – che è aggravato dalla violenza sulle cose il furto di merce offerta in vendita realizzato mediante la rimozione dell’apparato antitaccheggio (sia esso una placca, una etichetta magnetica o altro strumento), destinato ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita. E’ stato affermato in particolare, che sussiste l’aggravante della violenza sulle cose di cui all’art 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l’apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all’interno di un esercizio
commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della “res” che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (così, espressamente, Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971-01).
Si è sostenuto, cioè, che la rimozione dell’apparato – che implica in ogni caso il ricorso ad energia fisica – comporta la compronnissione della funzionalità ed integrità della cosa per come predisposta dal suo titolare. A seguito dell’eliminazione del sistema antitaccheggio, infatti, il bene viene a smarrire una componente essenziale per la sua protezione: sotto il profilo strutturale, la rimozione dell’apparato antitaccheggio determina una trasformazione oggettiva della res, che smarrisce una sua componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, viene precluso lo scopo di protezione della merce dal pericolo di furto, in quanto l’apparato antitaccheggio risulta inefficace e inutile, rendendo il bene più facilmente aggredibile.
Tale consolidato e condivisibile orientamento è stato, altresì, avallato dalla sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 2023 n. 207, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen. «nella parte in cui non richiede – per l’integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose – che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l’integrità delle persone o delle cose circostanti», sollevate con riferimento agli artt. 13, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost. La Consulta, in particolare, nel delineare la nozione di violenza sulle cose, ha fatto propria l’esegesi espressa dalla giurisprudenza di legittimità per cui l’aggravante si configura anche quando la violenza venga rivolta sullo strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne la più efficace difesa, come è il caso, per l’appunto, della rimozione della placca antitaccheggio.
Parimenti priva di pregio è, poi, la censura con cui la ricorrente ha lamentato l’erronea qualificazione del fatto ascrittole quale ipotesi di furto consumato, e non tentato.
Diversamente da quanto ritenuto in ricorso, infatti, la sentenza impugnata ha congruamente esplicato, con motivazione esente da ogni vizio, come la Ferente avesse già conseguito la, sia pur momentanea, autonoma, piena ed effettiva disponibilità della merce sottratta, essendo stata sorpresa dagli operanti al di fuori dell’esercizio commerciale in possesso della refurtiva.
Neppure veritiera è, poi, la circostanza, dedotta dalla ricorrente, per cui, nel corso della perpetrazione dell’azione furtiva, sarebbe stata sempre sotto la
diretta osservazione della persona addetta alla sorveglianza – così, di fatto, impedendole di consumare il furto, rimasto solo allo stadio di tentativo (cfr. Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186-01) – essendo stato accertato in sede di merito come, invece, l’addetto alla sicurezza avesse a un certo punto perso il controllo visivo sulla Ferente e sul suo coimputato, datisi alla fuga con la merce e solo in un secondo momento bloccati dalle Forze dell’ordine all’interno di un’autovettura parcheggiata a una decina di metri dall’uscita dell’esercizio commerciale.
Assume troncante rilievo, allora, il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta d chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza (Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010-01).
Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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Il PreiJnte