Furto Aggravato: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già valutate nei gradi di giudizio precedenti. Questo caso, riguardante un’ipotesi di furto aggravato, offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso ‘reiterativo’.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di furto, commesso in concorso con altre persone. La condanna si basava, tra l’altro, sulla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 5 del codice penale, ovvero il fatto commesso da tre o più persone. Le prove a carico includevano i filmati di telecamere di sorveglianza che avevano immortalato tre individui nell’atto di commettere il furto e un quarto soggetto alla guida di un’autovettura utilizzata per la fuga. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando proprio la valutazione della Corte d’Appello su tale aggravante.
La Questione Giuridica del Furto Aggravato
Il nucleo del ricorso presentato alla Suprema Corte verteva sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del numero di concorrenti. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le conclusioni a cui era già pervenuta la Corte d’Appello, la quale aveva fondato la sua decisione sull’analisi dei filmati di videosorveglianza. Il punto centrale non era l’introduzione di nuovi elementi di diritto, ma una critica alla valutazione dei fatti già operata dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Cassazione: il Principio di Non Reiterazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione è netta e si fonda su un principio consolidato: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era meramente ‘reiterativo’ di una censura già vagliata e respinta dalla Corte di Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione chiara e logica, spiegando come dai filmati emergesse in modo inequivocabile la partecipazione di almeno quattro soggetti al reato. Di fronte a una motivazione adeguata del giudice di merito, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella precedente. Proporre nuovamente la stessa identica questione, senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza d’appello, rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario formulare censure specifiche che attengano a violazioni di legge o a vizi manifesti della motivazione, e non limitarsi a riproporre le stesse difese. La conseguenza dell’inammissibilità è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione con argomenti giuridici solidi e nuovi, evitando di trasformarlo in un’inutile ripetizione di istanze già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto ‘reiterativo’, ovvero si limitava a riproporre una censura già esaminata e respinta dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi argomenti di diritto.
Qual era la circostanza aggravante contestata nel caso di furto aggravato?
La circostanza aggravante contestata era quella prevista dall’art. 625 n. 5 del codice penale, ossia il fatto che il furto fosse stato commesso da tre o più persone.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari del 11.10.2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Sassari in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 5 cod. pen. commesso in Porto Torres fra il 9.03.2010 e N 10.03.2010.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen., è inammissibile in quanto reiterativo di censura già vagliata dalla Corte di Appello, che ha dato atto di come nei filmati RAGIONE_SOCIALE telecamere di sorveglianza fossero stati immortalati tre soggetti nell’atto di commettere il furto, e nell’atto di allontanarsi a bordo di un’autovettura condotta da altro soggetto.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigliereféstensore
Il Presidente