Furto aggravato: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità in un caso di furto aggravato, confermando la condanna di un soggetto per la sottrazione di cavi di rame destinati a infrastrutture energetiche. La decisione sottolinea una distinzione fondamentale nel nostro ordinamento: la differenza tra la valutazione del fatto, di competenza dei giudici di merito, e il controllo sulla corretta applicazione della legge, unico compito della Suprema Corte.
I fatti del processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il furto di 52 bobine di cavi di rame di proprietà di una società di distribuzione di energia. Questo materiale non era un bene qualunque, ma una componente essenziale di infrastrutture destinate all’erogazione di un servizio pubblico fondamentale. A seguito della condanna in Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, cercando di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove a suo carico.
Il perimetro invalicabile del giudizio di merito nel caso di furto aggravato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare le prove o proporre una diversa interpretazione dei fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, le censure mosse dal ricorrente riguardavano proprio la ricostruzione della vicenda e l’apprezzamento del materiale probatorio, aspetti che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua, adeguata e immune da vizi di manifesta illogicità, basata su corretti criteri di inferenza e su ‘condivisibili massime di esperienza’.
L’aggravante specifica e la procedibilità d’ufficio
Il reato contestato era un furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, n. 7-bis, del codice penale. Questa norma prevede una pena più severa quando il furto ha per oggetto componenti di infrastrutture destinate all’erogazione di servizi pubblici, come energia, gas, acqua, etc. La ragione di tale aggravante risiede nella maggiore offensività della condotta, che non lede solo il patrimonio del proprietario ma mette a rischio l’erogazione di servizi essenziali per la collettività.
La Corte ha inoltre precisato che, proprio in virtù di questa aggravante, il reato è procedibile d’ufficio. Ciò significa che lo Stato può perseguire il colpevole anche senza una formale querela da parte della società derubata. Questa caratteristica, sottolinea l’ordinanza, non è stata modificata nemmeno dalla recente ‘riforma Cartabia’.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio consolidato della separazione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. Il ricorso è stato respinto non perché le argomentazioni difensive fossero necessariamente infondate nel merito, ma perché sono state proposte nella sede sbagliata. Tentare di convincere la Cassazione a riesaminare le prove o a valutare diversamente le testimonianze è un’operazione destinata al fallimento, in quanto esula dai poteri conferiti alla Suprema Corte.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione ribadisce che la condanna per furto aggravato rimane solida se la motivazione dei giudici di merito è logicamente strutturata e priva di vizi evidenti. Chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione deve concentrarsi su eventuali errori nell’applicazione della legge (error in iudicando) o vizi procedurali (error in procedendo), e non sulla ricostruzione fattuale. Come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per furto aggravato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, aspetti che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità.
Cosa rende il furto di cavi di rame un furto aggravato in questo caso?
Il furto è considerato aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 7-bis, cod. pen., perché i cavi di rame erano componenti di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, un servizio pubblico essenziale. La sottrazione di tali beni crea un danno che va oltre il semplice valore patrimoniale, potendo compromettere la funzionalità del servizio.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perc contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di meri che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi i ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
I giudici di merito hanno plausibilmente ravvisato il reato di furto aggravat di cui agli artt. 624, 625, n. 7-bis), cod. pen. sulla scorta di quanto processualme accertato, avendo l’imputato sottratto 52 bobine di cavi di rame di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, come tali utilizzate per infrastrutture destinate all’erogazion energia; ciò rende il reato procedibile d’ufficio anche a seguito delle modific introdotte dalla c.d. “riforma Cartabia”.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024