Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35513 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35513  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d’appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa in data 12.02.2025, la Corte d’Appello di Palermo ha parzia riformato la sentenza del Tribunale di Palermo del 16.07.2024, che condannava COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.
 L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi de comma 1, lett. b) e) cod.proc.pen., deducendo quattro motivi di ricorso: violazione di l di motivazione sulla riconducibilità del fatto all’imputato e sull’applicazione dell aggravante dell’art. 625 n. 2 cod.pen; violazione di legge relativa alla ritenuta aggravant 625 n. 7 cod.pen; mancato riconoscimento dello stato di necessità; vizio di motivazione i al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti..
3.  Il ricorso è inammissibile.
I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corr giuridici dal giudice di merito.
3.1. Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di
In ordine alla riconducibilità dei fatti all’imputato, la Corte territoriale valorizzato la presenza di effetti personali del ricorrente all’interno dell’abitazione a l’allaccio abusivo e l’intestazione al medesimo dell’originario contratto di fornitura.
Il motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza delle aggravanti di cui dell’art. 625 cod.pen., è manifestamente infondato in quanto contrario al dato normativo approdi giurisprudenziali sul punto, puntualmente applicati nella sentenza impugnata.
Si deve ribadire che, in siffatta materia, l’aggravante della violenza sulle co dall’individuazione dell’autore materiale dell’allaccio abusivo (Sez. 5, n. 24592 del Bellafiore, Rv. 281440); al contempo, l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen., è s in termini di commissione del fatto su cose destinate a pubblico servizio, elemento su c non muove censura alcuna.
Sull’applicazione della scriminante dello stato di necessità, la Corte d’appello ha co richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cu riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 54, l’imputato deve ha un onere di degli elementi necessari all’accertamento dei fatti: elementi questi, che nel caso di sp stati indicati. GLYPH
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La Corte territoriale, inoltre, nel negare la ricorrenza della scriminate dello stato fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare – nelle ipotesi d economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo – una surrettizia soluzio esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia (Sez. 2, ni. 28067 del 26/03/2015, NOME
Quanto, invece, alla censura concernente il giudizio di bilanciamento delle ci attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, si ramm statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qu non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffic motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell’08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso d circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quan giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., scelga la sol dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idone a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).
Nella fattispecie, in virtù della doppia conformità delle decisioni di merito, è cons ricavare che i giudici, con motivazione lineare e coerente, hanno giustificato il man riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante evidenziando la gravità del fatto e le modalità della condotta.
Tale statuizione non risulta essere stata in alcun modo censurata con i motivi di appello 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., l del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di c determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versam somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente