Furto Aggravato: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi requisiti di ammissibilità per un ricorso in Cassazione, in particolare nel contesto di un’accusa di furto aggravato. Quando i motivi di ricorso sono generici o si limitano a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere i principi applicati.
Il Caso: il Furto dei Cavi di Rame
Due individui venivano condannati in primo grado e in appello per il furto di 250 kg di cavi di rame, di proprietà della società di gestione della rete ferroviaria nazionale. I cavi erano stati sottratti da uno scalo merci di una stazione ferroviaria. 
Il reato contestato era quello di furto aggravato da due specifiche circostanze: la violenza sulle cose e il fatto di aver commesso il furto su beni destinati a un pubblico servizio. Data la presenza di tali aggravanti, il reato era procedibile d’ufficio.
I Motivi del Ricorso degli Imputati
Contro la sentenza della Corte d’Appello, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione basato su tre motivi principali:
1.  Errata qualificazione giuridica: Sostenevano l’insussistenza delle due aggravanti contestate.
2.  Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Chiedevano il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che avrebbe escluso la punibilità.
3.  Pena eccessiva e mancato riconoscimento di attenuanti: Lamentavano un’eccessiva severità della pena e la mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
L’Analisi della Cassazione sul Furto Aggravato
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione dei principi che regolano il giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
La Corte ha sottolineato come la contestazione relativa alla violenza sulle cose si basasse su una ricostruzione dei fatti già valutata e smentita dal giudice di merito. Allo stesso modo, l’argomento sull’insussistenza dell’aggravante legata al pubblico servizio è stato giudicato non pertinente, in quanto confondeva tale circostanza con quella, diversa, dell’esposizione a pubblica fede.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato l’inammissibilità punto per punto.
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità, e perché fondava una delle sue critiche su un argomento giuridicamente errato e non pertinente all’aggravante effettivamente contestata.
Il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato qualificato come del tutto generico e riproduttivo di censure già correttamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi e specifici elementi di critica alla sentenza impugnata.
Infine, il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La graduazione della pena, ha ricordato la Corte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale aveva fornito un’adeguata giustificazione della sua scelta. La richiesta di applicazione dell’attenuante era, a sua volta, intrinsecamente generica, poiché non indicava alcun elemento concreto che potesse giustificarne il riconoscimento.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti. Per essere ammissibile, un ricorso deve indicare con precisione e specificità gli errori di diritto commessi dal giudice precedente. Motivi generici, ripetitivi o che mirano a una rivalutazione delle prove sono destinati all’inammissibilità. La decisione comporta per i ricorrenti, oltre alla conferma della condanna, anche il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
 
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti del giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti già accertata nei gradi precedenti. Un ricorso che si basa su una diversa lettura dei fatti, già smentita dal giudice di merito, è inammissibile.
Quando un motivo di ricorso per furto aggravato viene considerato generico?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre argomenti già vagliati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio, senza indicare specifiche critiche giuridiche alla motivazione della sentenza impugnata, oppure quando non indica elementi concreti a supporto delle proprie tesi (ad esempio, per il riconoscimento di un’attenuante).
Perché il motivo relativo all’aggravante del pubblico servizio è stato ritenuto non pertinente?
Perché gli imputati hanno basato la loro difesa su un’argomentazione relativa all’esposizione a pubblica fede, che è un’aggravante diversa da quella effettivamente contestata nel loro caso, ovvero l’aver commesso il furto su cose destinate a pubblico servizio. La Corte ha ritenuto tale argomento irrilevante rispetto al capo d’imputazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4685  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di 250 kg di cavi di rame di proprietà della RAGIONE_SOCIALE provenienti dallo scalo merci di una stazione ferroviaria (furto aggravato da violenza sulle cose e dal fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, quindi procedibile di ufficio);
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che – facendo riferimento alla erronea qualificazione del fatto in realtà contesta la configurabilità delle due aggravanti in contestazione- è inammissibile, in quanto:
l’asserita mancanza di violenza sulle cose, viene affermata sulla scorta di una ricostruzione del fatto valutata e smentita dal giudice di merito;
l’insussistenza della aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. si fonda su argomento non pertinente perché riferito alla esposizione a pubblica fede, mentre l’aggravante contestata e riconosciuta concerne cose destinate a pubblico servizio;
Considerato che il secondo motivo, che invoca l’art. 131-bis cod. pen., è del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pagg. 2 e 3);
Considerato che il terzo motivo, è:
manifestamente infondato nelle parti in cui si lamenta l’eccessività della pena inflitta poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 3);
intrinsecamente generico nella parte sull’art. 62, n. 4, cod. pen., poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, giustificherebbero il riconoscimento della attenuante;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2024